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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 17

(prima sostituita lett. a)  e modificata lett. d) comma 2 da art. 13 L.R. 15 novembre 2022, n. 19, poi modificato comma 1 da art. 8 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )

Programmazione degli interventi ordinari
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta del Presidente della Consulta, acquisito in merito il parere della Giunta, nonché previo parere in sede referente della commissione assembleare competente, il piano triennale degli interventi a favore degli emiliano-romagnoli all'estero. Con le stesse modalità, l'Assemblea legislativa quantifica e assicura le risorse necessarie all'espletamento del piano triennale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4. Tali risorse sono a carico del bilancio della Regione.
2. Il piano triennale individua:
a) le misure e le modalità per l'attuazione degli interventi da realizzarsi direttamente dalla Regione o in concorso con altre istituzioni od associazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con enti, società ed associazioni dotate della necessaria capacità ed esperienza;
b) la misura, nell'ambito delle risorse annualmente previste dal bilancio regionale, i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e);
c) le aree geografiche, le modalità organizzative e di partecipazione inerenti le conferenze d'area previste all'articolo 9;
d) le risorse da destinare alle varie tipologie di attività sia in Italia che all'estero. I parametri scelti dovranno tenere conto delle normative vigenti in materia di missione dei consiglieri regionali.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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