LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5
(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 15 novembre 2022, n. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7(modificato comma 2 e sostituito comma 4 da art. 5 L.R. 5 maggio 2016, n. 6, successivamente sostituito comma 2 da art. 14 L.R. 15 novembre 2022, n. 19, infine modificato comma 1 da art. 9 L.R. 12 luglio 2023, n. 7 )
Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.