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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 maggio 2015, n. 5

PROMOZIONE DEGLI INTERVENTI E DELLE RELAZIONI A FAVORE DEGLI EMILIANO-ROMAGNOLI NEL MONDO (1)

(Titolo sostituito dall' art. 1 L.R. 15 novembre 2022, n. 15)

Art. 18

(modificato comma 2 e sostituito comma 4 da art. 5 L.R. 5 maggio 2016, n. 6, successivamente sostituito comma 2 da art. 14 L.R. 15 novembre 2022, n. 19, infine modificato comma 1 da art. 9 L.R. 12 luglio 2023, n. 7  )

Spese per il funzionamento della Consulta
1. Alle spese per il funzionamento della Consulta e del Comitato esecutivo, nonché per l'assolvimento dei compiti ad essi assegnati dalla presente legge, l'Assemblea legislativa provvede con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale ad essa specificamente attribuiti. Le risorse necessarie per il funzionamento della Consulta sono quantificate ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 17.
2. Al presidente della Consulta e al vicepresidente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), fermo restando quanto previsto dal comma 4, non spetta alcun compenso supplementare rispetto all'indennità di consigliere. Per la partecipazione alle riunioni della Consulta e del comitato esecutivo non spetta ai relativi componenti alcun gettone di presenza.
3. Nell'ambito dei fondi previsti al comma 1, la relativa gestione tecnico-amministrativa è rimessa ad apposita struttura individuata ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna).
4. L'Assemblea legislativa, con legge, disciplina le spese per il funzionamento della Consulta.

Note del Redattore:

Dalla data di entrata in vigore dell' art. 40 L.R. 16 luglio 2015, n. 9, la Commissione regionale di cui alla L.R. 15 luglio 2011, n. 8 assume la denominazione di "Commissione per la parità e per i diritti delle persone" e svolge le funzioni attribuite alla "Commissione assembleare competente" dalla presente legge.

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