LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 6
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2007, N.15 (SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO E L'ALTA FORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004, N. 6 (RIFORMA DEL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE E LOCALE. UNIONE EUROPEA E RELAZIONI INTERNAZIONALI. INNOVAZIONE E SEMPLIFICAZIONE. RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 137 del 18 giugno 2015
Art. 5
Modifiche all'articolo 20 della L.R. n. 15 del 2007
1.
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
"1. Sono organi dell'Azienda:
a) il Direttore
b) il comitato
c) il collegio dei revisori."
2. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 sono abrogati.
3.
Il comma 5 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è sostituito dal seguente:
"5. Il collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri scelti tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010
, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro incarico.".


4. Il comma 6 dell'articolo 20 della legge regionale n. 15 del 2007 è abrogato.