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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 18 giugno 2015, n. 7

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2011, N. 3 (MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 138 del 18 giugno 2015

Art. 1
1.
Alla rubrica dell'articolo 12 della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
". Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso".
2.
Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole
"Giunta regionale"
sono inserite le seguenti:
", attraverso l'Osservatorio regionale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso,".
3.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 è sostituito dai seguenti:
"2. L'Osservatorio regionale, operante nella struttura regionale competente:
a) assicura la valorizzazione e il costante monitoraggio dell'attuazione coerente e coordinata delle iniziative di cui alla presente legge, comprese quelle di cui all'articolo 10, e ne rappresenta il punto di riferimento nei confronti dell'Assemblea legislativa, dei cittadini e delle associazioni;
b) opera in collegamento con gli Enti locali e con gli osservatori locali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);
c) mantiene un rapporto di costante consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4, anche al fine di acquisire indicazioni propositive e sulle migliori pratiche;
d) predispone un rapporto periodico con cadenza almeno triennale sulla situazione del crimine organizzato e mafioso in Emilia-Romagna, sulla base del monitoraggio di fenomeni che concorrono o possono favorirne lo sviluppo sul territorio regionale;
e) organizza seminari tematici e iniziative di carattere culturale sui fenomeni connessi al crimine organizzato e mafioso, in raccordo con il centro di documentazione di cui all'articolo 15;
f) consulta le associazioni e i soggetti rappresentativi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1;
g) condivide analisi e informazioni con gli strumenti di indagine e di osservatorio previsti dalla legge regionale n. 11 del 2010 e dalla legge regionale 12 maggio 2014, n. 3 (Disposizioni per la promozione della legalità e della responsabilità sociale nei settori dell'autotrasporto, del facchinaggio, della movimentazione merci e dei servizi complementari);
h) predispone, con cadenza almeno biennale, una mappa georeferenziata del territorio regionale che, sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti e coinvolti, individui:
1) le zone maggiormente esposte a fenomeni di criminalità evidenziando in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;
2) i beni immobili definitivamente confiscati alla criminalità organizzata ed il loro attuale utilizzo.
2 bis. L'Osservatorio cura, dedicando ad essa un'apposita sezione del Rapporto di cui al comma 2, lett. d), l'attività di monitoraggio sui beni confiscati alla criminalità organizzata nella regione Emilia-Romagna, con il proposito di facilitare le attività di studio ed il riutilizzo sociale dei beni.".
4.
Al comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale n. 3 del 2011 dopo le parole
"la Regione promuove"
sono aggiunte le seguenti:
"il raccordo tra gli interventi di cui agli articoli 3 e 10".

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