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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 10

COLLEGATO ALLA LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2015 - ABROGAZIONI DI LEGGI, REGOLAMENTI E SINGOLE DISPOSIZIONI NORMATIVE REGIONALI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 172 del 16 luglio 2015

INDICE

Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Abrogazioni
Art. 3 - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 1982
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalità
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale, in attuazione del principio di miglioramento della qualità della legislazione contenuto nella legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione) e del principio di revisione periodica della normativa previsto a livello europeo dal Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT)) di cui alla Comunicazione COM (2012) 746 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 12 dicembre 2012 (Adeguatezza della regolamentazione dell'Unione europea), mediante l'abrogazione espressa di leggi, di regolamenti e di singole disposizioni normative regionali già implicitamente abrogati o comunque non più operanti o applicati.
Art. 2
Abrogazioni
1. Sono o rimangono abrogati le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui all'allegato A.
2. Le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, compresi quelli di carattere sanzionatorio e quelli di esecuzione degli impegni di spesa.
3. In conformità con i principi generali dell'ordinamento, salvo diversa espressa disposizione, l'abrogazione di leggi e di disposizioni normative regionali attuata con la presente legge non determina la reviviscenza di disposizioni modificate o abrogate dalle stesse. Pertanto restano comunque in vigore le modifiche normative operate dalle disposizioni abrogate.
Art. 3
1.
Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 20 ottobre 1982, n. 47 (Istituzione del Comitato regionale per le onoranze ai caduti di Marzabotto) le parole
"la Provincia di Bologna"
sono sostituite dalle seguenti:
"la Città metropolitana di Bologna".
2.
Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale n. 47 del 1982 le parole:
"della Provincia di Bologna"
sono sostituite dalle seguenti:
"della Città metropolitana di Bologna".
3.
Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 sono aggiunte le seguenti parole:
", salvo consentire il conferimento di incarichi retribuiti a persone esterne al Comitato finalizzati esclusivamente alla gestione amministrativo-contabile del Comitato medesimo".
4. Il secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 47 del 1982 è abrogato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

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