Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

BOLLETTINO UFFICIALE n. 176 del 16 luglio 2015

Art. 1
Principi e finalità generali
1. La Regione Emilia-Romagna, ispirandosi agli articoli 2 e 3 della Costituzione, all'articolo 2 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176 Sito esterno (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), all'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, ai principi contenuti nella comunicazione della Commissione europea COM(2011) 173 del 5 aprile 2011 "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020", alla raccomandazione del Consiglio 2013/C 378/01 del 9 dicembre 2013 relativa a misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri e alla Strategia nazionale per l'inclusione di rom, sinti e caminanti, nell'ambito delle proprie competenze:
a) favorisce il superamento di tutte le condizioni che possono determinare esclusione sociale e stigmatizzazione di gruppi e singole persone, con l'obiettivo di garantire una maggiore coesione sociale e il benessere dell'intera comunità;
b) promuove le pari opportunità delle comunità rom e sinte nel quadro dei diritti, dei doveri e delle responsabilità nei confronti della società e delle istituzioni;
c) riconosce le identità culturali e sociali di rom e sinti, ne sostiene i processi di autonomia e responsabilizzazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 48 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012), favorisce per le persone rom e sinte l'accesso alla fruizione dei servizi in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, anche avvalendosi del centro regionale sulle discriminazioni istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2).
3. In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 118 della Costituzione Sito esterno, agisce in raccordo con i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza), il Difensore civico regionale, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza regionale, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Bologna, l'Ufficio scolastico regionale, le parti sociali e i soggetti del terzo settore, promuovendo inoltre il confronto con le rappresentanze regionali legalmente costituite delle comunità rom e sinte.

Espandi Indice