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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 2
Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti
1. La Giunta regionale, previa acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali e delle commissioni assembleari competenti, nonché sentita la cabina di regia per le politiche sanitarie e sociali, eventualmente integrata da istituti di garanzia e soggetti pubblici interessati, adotta la Strategia regionale per l'inclusione di rom e sinti, di seguito denominata "Strategia regionale".
2. La Strategia regionale è lo strumento di indirizzo e programmazione degli interventi per l'inclusione di rom e sinti e si articola nei quattro assi prioritari: abitare, salute, educazione e istruzione, formazione e lavoro che vengono declinati anche secondo una prospettiva di genere. A tal fine si raccorda al Piano sociale e sanitario ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e agli ordinari strumenti di programmazione regionale previsti dalle normative di settore.
3. La Strategia regionale rappresenta il quadro di riferimento regionale per la programmazione degli interventi da attivare a livello territoriale; individua obiettivi, tempi, azioni e strumenti organizzativi e finanziari, in particolare ai fini del superamento progressivo delle aree sosta. La suddetta programmazione a livello territoriale avviene nell'ambito dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere, secondo le modalità indicate dalla legge regionale n. 2 del 2003 e dal Piano sociale e sanitario.
4. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, per facilitare l'attuazione dei principi della presente legge e delle indicazioni della Strategia regionale promuovono la formazione e il coinvolgimento di figure per la mediazione culturale, anche appartenenti alla comunità rom e sinta, nonché di operatori ed operatrici per migliorare l'efficacia degli interventi in ambito scolastico, formativo, lavorativo, abitativo, sociale e sanitario.
5. È istituito un tavolo tecnico regionale con funzioni propositive e consultive, inerenti la predisposizione, il monitoraggio e l'aggiornamento della Strategia regionale, composto da rappresentanti di enti pubblici, di organizzazioni del volontariato, fondazioni, associazioni ed altri soggetti privati operanti nei settori oggetto della presente legge. Rappresentanti di queste tipologie di soggetti possono altresì essere di volta in volta invitati a partecipare a sedute del tavolo, in ragione della loro specifica competenza ed esperienza. La partecipazione al tavolo tecnico è a titolo gratuito e non è previsto il riconoscimento a favore dei componenti e degli invitati di gettoni di presenza o rimborsi spese. Con apposito atto del direttore generale competente sono stabilite la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del tavolo.

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