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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 4
Tutela della salute
1. La Regione Emilia-Romagna promuove l'educazione alla salute e all'adozione di stili di vita sani e garantisce l'accesso alle prestazioni sanitarie a rom e sinti in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla loro specifica condizione giuridica.
2. Nell'ambito di quanto previsto al comma 1 le aziende sanitarie favoriscono l'accesso ai consultori familiari e ai servizi vaccinali con particolare attenzione alla procreazione responsabile e al sistema articolato di prestazioni e interventi afferenti la gravidanza, la nascita, il puerperio.
3. La Regione garantisce equità d'accesso e assistenza sanitaria e socio-sanitaria anche attraverso équipe multiprofessionali della rete territoriale dei servizi sanitari, in stretta integrazione con i servizi sociali dei comuni. La Regione promuove, inoltre, interventi di formazione integrata rivolti agli operatori e alle operatrici per migliorare la relazione di cura nei contesti pluriculturali.

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