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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 5
Accesso a educazione e istruzione, formazione professionale e lavoro
1. La Regione favorisce, in coerenza con la normativa regionale in materia, parità di accesso all'educazione, all'istruzione scolastica e universitaria, all'istruzione e formazione professionale (IeFP), alla formazione professionale, al sistema regionale dei servizi per il lavoro e alle politiche attive del lavoro e sostiene il conseguimento del successo scolastico e formativo di ogni persona e il positivo inserimento lavorativo.
2. La Regione programma l'offerta di servizi educativi, di istruzione e di formazione professionale in attuazione dei principi di integrazione e di inclusione sociale promuovendo l'accesso non discriminatorio alle diverse opportunità formative anche attraverso misure individualizzate e personalizzate.
3. La Regione favorisce l'accesso al mercato del lavoro sostenendo l'incremento delle competenze professionali e il riconoscimento delle competenze acquisite nelle esperienze lavorative e formative pregresse e favorisce percorsi di avvicinamento al mercato del lavoro anche tramite la cooperazione sociale e la progettazione di idonei percorsi personalizzati.
4. La Strategia regionale individua azioni volte a favorire l'esercizio delle attività lavorative tradizionali nel rispetto delle norme vigenti e ai fini dell'emersione delle situazioni di irregolarità e finalizzate all'avvio di forme di lavoro autonomo, anche attraverso il sostegno all'imprenditoria in particolare femminile e giovanile.

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