LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11
NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 8
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 3, per l'esercizio finanziario 2015, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di appositi capitoli nell'ambito di unità previsionali di base esistenti o mediante l'istituzione di nuove unità previsionali di base o apportando eventuali modificazioni a capitoli e unità previsionali di base esistenti, la cui copertura è assicurata dai fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, capitolo U86500 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015- 2017.
2. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.
3. Per gli esercizi successivi al 2015, la Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4) e dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).