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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 3
Soluzioni abitative
1. La Regione, i comuni e le loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, nel rispetto delle scelte di vita e delle tradizioni culturali di rom e sinti, in condizioni di piena parità con gli altri cittadini e in relazione allo status giuridico dei singoli, favoriscono processi di autonomia, emancipazione e integrazione sociale ed in particolare:
a) sostengono il superamento delle aree sosta di cui all'articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1988, n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna) di grandi dimensioni, in quanto fonti di esclusione e discriminazioni, secondo gli indirizzi di cui alla Strategia regionale;
b) promuovono la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni insediative innovative di interesse pubblico, quali le microaree familiari, pubbliche e private. Tali soluzioni sono disciplinate con atto della Giunta regionale, acquisito il parere degli enti locali in sede di Consiglio delle Autonomie locali, che stabilisce specifici requisiti tecnici connessi alla tutela della dignità della persona, quali la salubrità, l'igiene, la sicurezza, l'accessibilità e l'integrazione, e apposite prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 2 e 3;
c) promuovono processi di transizione alle forme abitative convenzionali;
d) sostengono iniziative, anche sperimentali, di autocostruzione e auto recupero, nell'ambito di percorsi di accompagnamento all'autonomia socio-economica e abitativa.
2. La realizzazione delle microaree familiari di cui al comma 1, lettera b), è disciplinata da un programma comunale, il quale individua, tra l'altro, le aree del territorio comunale idonee alla loro localizzazione, al di fuori degli ambiti di cui agli articoli A-2, A-3 bis, A-13, A-14 e A-15 dell'allegato alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio). L'approvazione del programma è subordinata a verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ( Sito esternoNorme in materia ambientale), non comporta la variazione della classificazione urbanistica delle aree in cui sono realizzate le microaree e il mutamento della destinazione d'uso delle unità immobiliari esistenti eventualmente utilizzate.
3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b), disciplina altresì le modalità per il riuso delle microaree familiari realizzate senza titolo prima della data di entrata in vigore della presente legge ed acquisite al patrimonio del comune.
4. Per sostenere la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione può concedere contributi ai comuni o alle loro unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e criteri per la concessione dei contributi, dando priorità ai comuni o alle loro unioni che definiscono la programmazione degli interventi a livello territoriale di cui all'articolo 2, comma 3. Tale programmazione può prevedere l'erogazione di servizi pubblici a favore delle microaree familiari collocate sul territorio rurale, tra cui la raccolta differenziata dei rifiuti e il trasporto scolastico. Nella definizione delle diverse soluzioni abitative, i Comuni attribuiranno di norma i costi per la realizzazione, gestione o uso ai destinatari, fatte salve eventuali misure da adottare in funzione della capacità economica degli stessi.

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