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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 11

NORME PER L'INCLUSIONE SOCIALE DI ROM E SINTI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 dicembre 2015, n. 22

Art. 6
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 13 (Norme in materia di spettacolo) è aggiunto il seguente:
" 4 bis. Nell'ambito delle aree comunali disponibili per le installazioni dei circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, di cui all'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337 Sito esterno, compete ai Comuni e alle loro Unioni, costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, realizzare aree di sosta temporanee per operatori di spettacolo viaggiante, regolamentandone con propri atti l'accesso, l'utilizzo ed il concorso ai costi delle stesse.".

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