LEGGE REGIONALE 05 ottobre 2015, n. 16
DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE, DELLA RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI, DEL RIUSO DEI BENI A FINE VITA, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1996 N. 31 (DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI)
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 27 dicembre 2022, n. 23 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione
1.
Le disposizioni della presente legge disciplinano:
a)
i criteri di incentivazione sulla base dei risultati di minimizzazione dei rifiuti non inviati a riciclaggio;
b)
i criteri per l'attuazione della tariffa puntuale;
c)
l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 41,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).