LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 24
Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 24 del 2000
1.
L'articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 24 (Disciplina delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali per i prodotti agroalimentari) è sostituito dal seguente:
"Art. 1
Finalità
1. Con la presente legge la Regione promuove il consolidamento del sistema organizzativo relativo ai prodotti di cui all'allegato 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura, dettando la disciplina relativa alle Organizzazioni di produttori, alle Associazioni di organizzazioni di produttori e alle Organizzazioni interprofessionali, conformemente ai regolamenti europei. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Organizzazioni di produttori e alle Associazioni di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e di quello dell'olio d'oliva e delle olive da tavola.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione concede contributi nel rispetto della presente legge conformemente alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.".