Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 28
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Organizzazioni interprofessionali
1. Per Organizzazioni interprofessionali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, per singolo prodotto, per categoria di prodotti o per settore, si intendono quegli organismi che raggruppano rappresentanti delle attività economiche connesse con la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
2. Le Organizzazioni interprofessionali possono essere riconosciute dalla Regione e iscritte nell'apposito elenco purché presentino i requisiti e rispettino gli obblighi di cui ai regolamenti europei. Le Organizzazioni interprofessionali devono essere in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) avere sede operativa nel territorio regionale;
b) operare in una circoscrizione economica, come definita al comma 3, il cui volume globale della produzione o commercio o trasformazione sia riferito per almeno il 51 per cento al territorio regionale, garantendo comunque che ogni settore della filiera sia rappresentato in modo equilibrato;
c) detenere nel territorio regionale o nella circoscrizione economica almeno un volume significativo di prodotto definito dalla Giunta;
d) prevedere obblighi statutari al fine di:
1) limitare l'adesione di ciascun partecipante ad una sola Organizzazione interprofessionale del medesimo settore nello stesso territorio;
2) regolamentare eventuali rapporti dell'organizzazione stessa con altre Organizzazioni Interprofessionali anche aventi sede fuori dal territorio regionale;
3) tutelare gli interessi di tutte le componenti della filiera, attraverso modalità di composizione degli organi sociali che garantiscano una presenza equilibrata di ciascuno di essi;
4) garantire che le regole comuni, che riguardino tutte le fasi della filiera, siano approvate con procedure tali da assicurare la partecipazione di tutte le componenti;
5) prevedere un adeguato meccanismo di calcolo dell'indennizzo da corrispondere alle imprese danneggiate dalla violazione degli accordi sottoscritti;
6) garantire, nei procedimenti di conciliazione e procedure arbitrali per controversie tra membri dell'Organizzazione interprofessionale, modalità di composizione del collegio arbitrale che assicurino l'equilibrio tra gli interessi delle parti in conflitto;
7) prevedere il conferimento da parte dei soci di contributi finanziari finalizzati al funzionamento dell'Organizzazione.
3. Ai fini della presente legge per circoscrizione economica si intende un'area geografica costituita da zone di produzione limitrofe o vicine, nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione siano omogenee.
4. La Giunta regionale specifica il contenuto dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco e stabilisce le modalità per il controllo dei medesimi.".

Espandi Indice