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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 3
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3 Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.".

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