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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 30
1.
All'articolo 8, comma 1 della legge regionale n. 24 del 2000 dopo le parole
"Organizzazioni di produttori"
sono aggiunte le seguenti:
", delle Associazioni di organizzazioni di produttori".
2.
Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"La Regione, qualora riscontri la mancanza di uno o più requisiti tra quelli richiesti, diffida l'Organizzazione o l'Associazione ad adeguarsi alle disposizioni di legge, fissando un termine per provvedere e disponendo l'immediata sospensione dall'elenco.".

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