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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 5
1.
L'articolo 4 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Giunta regionale, previa assunzione di parere da parte della competente Commissione assembleare, emana direttive per l'esercizio coordinato e la semplificazione delle funzioni conferite con la presente legge nonché per la definizione delle spese istruttorie.
2. La Giunta regionale, al fine di assicurare lo scambio e la condivisione di esperienze e contenuti tecnico-scientifici nonché l'omogeneità dei procedimenti, istituisce un apposito gruppo di coordinamento delle autorità competenti e dell'ARPA, al quale sono invitate le associazioni di rappresentanza delle imprese a livello regionale.
3. La Giunta regionale assicura la partecipazione ed il contributo al Coordinamento nazionale di cui all'articolo 29-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale assicura lo scambio di informazioni con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 29-terdecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno, sui dati rappresentativi circa le emissioni e altre forme di inquinamento e sui valori limite di emissione nonché sulle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano, anche tramite consultazione e partecipazione del gruppo di coordinamento di cui al comma 2.".

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