LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
TITOLO III
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/24/UE, IN MATERIA DI APPLICAZIONE DEI DIRITTI DEI PAZIENTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA TRANSFRONTALIERA
Art. 23
Assistenza sanitaria transfrontaliera
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni nazionali di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38
(Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera, nonché della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro stato membro) e nell'ambito delle proprie competenze, al fine di facilitare l'accesso dei pazienti ad una assistenza sanitaria transfrontaliera sicura e di alta qualità e di promuovere la cooperazione in materia di assistenza sanitaria tra gli Stati membri, adotta indirizzi e indicazioni di carattere attuativo della disciplina statale per una omogenea applicazione della stessa sul territorio regionale.
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2. Gli atti regionali di cui al comma 1 sono volti in particolare a:
a) definire casi e criteri di autorizzazione preventiva delle prestazioni sanitarie, modalità di rimborso e relative procedure amministrative, di cui agli articoli 8, 9, e 10 del decreto legislativo n. 38 del 2014
;
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b) identificare, nell'ambito dell'organizzazione delle strutture aziendali sanitarie, i centri regionali di riferimento per la gestione delle procedure di ricorso all'assistenza sanitaria transfrontaliera e di valutazione clinica delle richieste presentate;
c) istituire il Punto di contatto regionale, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 2 del Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa sottoscritta, ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
(Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3
), in data 10 luglio 2014, e dall'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo n. 38 del 2014
, per fornire ai pazienti informazioni in merito ai diritti e alle procedure di accesso alla mobilità sanitaria transfrontaliera all'interno dell'Unione europea, per consentire un efficace scambio di informazione con il Punto di contatto nazionale.
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3. La Giunta regionale promuove l'offerta sanitaria di eccellenza delle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario regionale e definisce le strategie volte a svilupparne l'attrattività. A tal fine, individua e supporta i luoghi di cura che, per le caratteristiche di alta specializzazione, erogano prestazioni nei confronti dei pazienti degli Stati membri dell'Unione europea, implementando le condizioni operative necessarie, e promuove la partecipazione di tali strutture alle reti di riferimento europeo, secondo quanto disposto all'articolo 13 del decreto legislativo n. 38 del 2014
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