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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 10
1.
L'articolo 9 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 9
Partecipazione all'autorizzazione integrata ambientale
1. I soggetti interessati, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel BURERT, possono prendere visione della domanda di autorizzazione integrata ambientale e della relativa documentazione e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente.
2. L'autorità competente comunica le osservazioni al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro il sessantesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura relativa all'autorizzazione integrata ambientale.".

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