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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 11
1.
L'articolo 10 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 10
Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
1. Per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. Il provvedimento di autorizzazione integrata ambientale contiene le condizioni che garantiscono la conformità dell'installazione ai requisiti previsti dalla presente legge. Con tale provvedimento l'autorità competente si esprime sulle osservazioni e le controdeduzioni presentate.
3. Lo schema dell'autorizzazione integrata ambientale è trasmesso dall'autorità competente, entro il trentesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura, al gestore, il quale ha facoltà di presentare le proprie osservazioni in merito entro il quindicesimo giorno precedente al termine per la conclusione della procedura. Decorso tale termine l'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale anche in assenza delle predette osservazioni.
4. Il gestore deve attuare le eventuali prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione, la gestione o il monitoraggio nel tempo dell'installazione. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per le amministrazioni competenti al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione o la gestione dell'installazione.
5. Il diniego dell'autorizzazione integrata ambientale preclude l'esercizio dell'installazione nonché la sua realizzazione nei casi previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
6. L'autorità competente cura la comunicazione dell'autorizzazione integrata ambientale al gestore, alle amministrazioni interessate ed all'ARPA per il tramite dello Sportello unico, e la richiesta di pubblicazione per estratto nel BURERT. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento devono essere messi a disposizione del pubblico presso l'autorità competente e per via telematica, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.".

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