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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 12
1.
L'articolo 11 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 11
Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle istallazioni
1. Per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e la modifica delle installazioni si applica quanto disposto dagli articoli 29-octies e 29-nonies del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno Il procedimento di riesame e quello di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale si conclude:
a) entro cento giorni per le installazioni registrate EMAS di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE);
b) entro centotrenta giorni per le installazioni certificate UNI EN ISO 14001.".

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