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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 15
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Poteri sostitutivi
1. Qualora l'autorità competente non rilasci l'autorizzazione integrata ambientale entro il termine di cui all'articolo 10, si applicano i poteri sostitutivi di cui al comma 9-bis dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 Sito esterno (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché quelli di cui all'articolo 30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).".

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