LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 19
Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".