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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 19
1.
L'articolo 17 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 17
Effetti transfrontalieri
1. Nel caso in cui il funzionamento di una installazione possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, l'autorità competente informa il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 32-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno e all'articolo 26 della direttiva n. 2010/75/UE.".

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