LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 20
Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 19
Spese istruttorie e di controllo
1. Le spese occorrenti per effettuare le attività istruttorie, i rilievi, gli accertamenti, i sopralluoghi ed i controlli relativi alle procedure disciplinate dalla presente legge sono a carico del gestore.
2. Per le spese istruttorie e di controllo trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 152 del 2006 .".