LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 29
Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.".