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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 29
1.
L'articolo 7 della legge regionale n. 24 del 2000 è sostituito dal seguente:
"Art. 7
Contributi alle Organizzazioni interprofessionali
1. La Regione può concedere alle Organizzazioni interprofessionali, che non beneficino di analoghi finanziamenti nell'ambito dell'Organizzazione comune di mercato, contributi entro i limiti e con le modalità disciplinate dal regolamento (UE) n. 702/2014 e dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.
2. La Giunta regionale stabilisce le spese ammissibili, eventuali priorità e garanzie nonché le modalità per la presentazione delle domande.".

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