LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 2 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Ambito di applicazione e definizioni
1. Ai sensi dell'articolo 6, commi 13, 14 e 15 del decreto legislativo n. 152 del 2006 le installazioni nuove ed esistenti, nonché le loro modifiche, elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 , sono assoggettate alle procedure e alle misure previste nel titolo II della presente legge.
2. A richiesta del gestore le installazioni nuove ed esistenti non comprese nel comma 1 sono assoggettate alle procedure ed alle misure previste dal titolo II della presente legge.
3 Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere i-bis), i-ter), i-quater), i-quinquies), i-sexies), i-septies), i-octies), i-nonies), l), l-bis), l-ter), l-ter.1), l-ter.2), l-ter.4), l-ter.5), o-bis), p), r-bis), s), t), u), v), v-bis), v-ter), v-quater), v-quinquies), v-sexies), v-septies), v-octies), nonché all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 .".