LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 35
Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 15 del 2013 in materia di destinazione d'uso
1.
All'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2013, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un mutamento della destinazione d'uso degli immobili nei casi previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 28;".
2. Il presente articolo entra in vigore il centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.