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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 37
1.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 11 del 2012 dopo le parole:
"particolarmente invasive"
aggiungere le parole:
"e per la tutela delle specie di interesse storico culturale".
2.
Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne), sono aggiunte le parole:
", fatto salvo l'uso di pesce non vivo porzionato".
3.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 le parole
"da euro 500,00 a euro 3000,00"
sono sostituite dalle seguenti:
"da euro 1000,00 a euro 6000,00".
4.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 è sostituita dalla seguente:
"e) pesca, immissione, trasporto e allevamento di specie ittiche non autorizzate: da euro 1000,00 a euro 6000,00;".
5.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale n. 11 del 2012 aggiungere la nuova lettera:
"e bis) pesca con l'utilizzo di esche di pesci vivi o morti: da euro 500,00 a euro 3000,00;".
6.
Il comma 3 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"3. Per le violazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) gli agenti accertatori, qualora competenti, procedono altresì al sequestro degli attrezzi e del pescato. Per le violazioni di cui al comma 1, lettera c) gli agenti accertatori procedono anche alla confisca degli attrezzi e del pescato, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato anche se utilizzati unicamente a tali fini. Negli altri casi di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) e k), gli agenti provvedono al sequestro della fauna ittica illegalmente detenuta. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua a cura del personale di vigilanza; delle reimmissioni effettuate è data certificazione con apposito verbale.".

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