Espandi Indice

Documento vigente: Testo Originale

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9

LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015

BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015

Art. 38
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è aggiunto il seguente:
"1 bis. L'Istituto, per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e partecipazione, può promuovere accordi e intese, favorire progetti strutturati in rete nei territori, prestare consulenza e collaborare, anche mediante convenzioni, con le istituzioni nazionali ed europee, le altre Regioni, gli enti pubblici e privati, gli enti locali e le loro forme associative, le imprese, gli enti di ricerca e formativi, e anche con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Può altresì istituire comitati scientifici che siano di ausilio all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2.".
2.
Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995, dopo la lettera f bis) è aggiunta la seguente:
"f ter) promuove e sostiene la progettazione e lo sviluppo delle attività di educazione al patrimonio culturale e di sensibilizzazione della cittadinanza, in particolare delle giovani generazioni, sulle tematiche riguardanti la gestione, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali regionali anche mediante l'integrazione degli istituti culturali nei percorsi scolastici, professionali e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita.".
3.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 29 del 1995 è inserito il seguente:
"1 bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 l'Istituto può erogare, nei limiti dello stanziamento annuale di bilancio, contributi destinati a concorrere alle spese necessarie alla realizzazione di progetti destinati allo sviluppo e all'attuazione delle funzioni. Appositi bandi regolano e specificano i criteri per la corresponsione degli incentivi e i requisiti anche soggettivi necessari per poter accedere agli stessi.".
4.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 64, comma 2 dello Statuto regionale, il bilancio preventivo dell'Istituto e le sue variazioni, nonché il rendiconto consuntivo, sono adottati dal Consiglio direttivo, approvati dalla Giunta regionale e trasmessi alla competente Commissione assembleare per l'espressione del relativo parere. Il bilancio preventivo deve essere approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Il rendiconto consuntivo deve essere accompagnato da una relazione annuale sulla attività svolta.".
5. Il comma 4 bis dell'articolo 12 della legge regionale n. 29 del 1995 è abrogato.

Espandi Indice