LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 4
Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 3 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Autorità competente
1. Nelle more del riordino istituzionale volto all'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), l'autorità competente all'esercizio delle funzioni amministrative derivanti dalla presente legge è la Città metropolitana di Bologna o la Provincia territorialmente interessata.
2. Nell'espletamento dei compiti e delle procedure conferite, l'autorità competente istituisce o individua una struttura organizzativa preposta all'espletamento delle attività relative all'effettuazione dei compiti e delle procedure disciplinate dalla presente legge.
3. Qualora un'installazione interessi il territorio di più autorità competenti, l'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata d'intesa tra queste. Nel caso di installazioni che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di territori di altre autorità competenti, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 152 del 2006 , l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri di tali autorità nonché degli enti locali interessati dagli impatti.
4. Qualora l'autorità competente si avvalga dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) di cui alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna), il compenso dovuto non può superare l'ammontare complessivo delle somme riscosse quali spese istruttorie ed è definito dalla Giunta regionale in misura forfettaria, previo parere del Comitato di indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995.".