LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 5 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Principi generali dell'autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente, nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di tutela della salute e di qualità ambientale, tiene conto dei principi generali definiti dall'articolo 6, comma 16 del decreto legislativo n. 152 del 2006
.

2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della presente legge sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia di emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e di rifiuti, previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione ed elencati nell'allegato IX della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006
. Sostituisce inoltre la comunicazione di cui all'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006
. È fatta salva la normativa di cui alla direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334
(Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), nonché la normativa di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 (sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio), in base alla quale la direttiva 96/82/CE è abrogata con effetto dall'1 giugno 2015.".


