LEGGE REGIONALE 16 luglio 2015, n. 9
LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2015
BOLLETTINO UFFICIALE n. 171 del 16 luglio 2015
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004
1.
L'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Autorizzazione integrata ambientale
1. L'autorità competente rilascia l'autorizzazione integrata ambientale nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 29-bis, 29-sexies e 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006
, nonché delle direttive regionali di cui all'articolo 4. Nel caso di installazioni con attività accessorie condotte da diverso gestore, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-quater) del decreto legislativo n. 152 del 2006
, è garantita l'unitarietà del procedimento istruttorio e le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate.
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2. Nel caso in cui il progetto di nuova installazione sia assoggettato alla procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) di cui al titolo III della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), la procedura di VIA ricomprende e sostituisce l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale n. 9 del 1999. In tal caso le procedure di deposito, pubblicizzazione e partecipazione disciplinate dagli articoli 14 e 15 della legge regionale n. 9 del 1999 sostituiscono ad ogni effetto le procedure di pubblicità e partecipazione previste dagli articoli 8 e 9 della presente legge.".