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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 29 luglio 2015, n. 12

RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

BOLLETTINO UFFICIALE n. 186 del 29 luglio 2015

Art. 13
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1.
L'articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea) è sostituito dal seguente:
"Art. 8
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.
8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.
9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
TABELLA
Fascia chilometrica (andata + ritorno) Valore quota mensile variabile Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km € 200 € 33,3
51-75 km € 400 € 66,7
76-100 km € 650 € 108,3
101-125 km € 1.050 € 175
126-150 km € 1.150 € 191,7
151-175 km € 1.350 € 225
176-200 km € 1.550 € 258,3
201-225 km € 1.750 € 291,7
226-250 km € 1.950 € 325
+250 km € 2.200 € 366,7"

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