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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 30 luglio 2015, n. 13

RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO REGIONALE E LOCALE E DISPOSIZIONI SU CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI

TITOLO II
DISCIPLINA E RIPARTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE TRA REGIONE, CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA, PROVINCE, COMUNI E LORO UNIONI NEL QUADRO DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE N. 56 DEL 2014 Sito esterno
CAPO I
Ambiente, energia, difesa del suolo e della costa, protezione civile
SEZIONE I
Riordino delle funzioni amministrative
Art. 14
Oggetto e principi
1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:
a) risorse idriche;
b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
f) forestazione;
g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
h) difesa del suolo e della costa;
i) attività estrattive;
l) sismica;
m) protezione civile;
n) interventi e servizi in materia di energia.
2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.
Art. 15
Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.
2. La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:
a) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
b) l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c) l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.
3. La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.
4. La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000, attribuite alle Province ai sensi della legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 (Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno), previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16 della presente legge.
6. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di pianificazione infra-regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive).
7. Per l'applicazione delle sanzioni nelle materie di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).
8. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.
9. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare altresì le funzioni loro attribuite in materia ambientale dall'articolo 1, comma 85, lettera a), della legge n. 56 del 2014 Sito esterno.
10. Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.
11. La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.
SEZIONE II
Funzioni in materia di ambiente e di energia. Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna
Art. 16

(aggiunti lett. d bis) al comma 3 e comma 3 bis da art. 9 L.R. 29 luglio 2016, n. 13)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Funzioni in materia di ambiente
1. L'Agenzia istituita ai sensi della legge regionale 19 aprile 1995, n. 44 (Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna) è ridenominata "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia".
2. Mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita, in materia ambientale, le funzioni di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo nelle materie previste all'articolo 14, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e). Nelle stesse materie sono esercitate attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia tutte le funzioni già esercitate dalle Province in base alla legge regionale.
3. Mediante l'Agenzia sono altresì esercitate le funzioni relative a:
a) l'autorizzazione unica ambientale (AUA), in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della repubblica 13 marzo 2013, n. 59 Sito esterno (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Sito esterno convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35 Sito esterno);
b) l'autorizzazione all'immersione in mare e al ripascimento costiero prevista dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Sito esterno (Norme in materia ambientale);
c le funzioni già conferite alle Province ai sensi della legge regionale 3 luglio 1989, n. 23 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), fatta salva l'applicazione degli articoli 6 e 7 della medesima legge.
d) la gestione del demanio della navigazione interna e il rilascio delle concessioni di cui alla lettera d) dell'articolo 30.
d bis) la gestione, mediante apposita struttura organizzativa, delle attività in materia di informazione ed educazione alla sostenibilità definite e previste dalla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 27 (Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione alla sostenibilità), secondo le direttive della Giunta regionale.
3 bis. Nelle funzioni di cui alla lettera d bis) del comma 3 rientrano le seguenti:
a) gestione del Programma triennale dell'informazione ed educazione alla sostenibilità (INFEAS) e sue principali azioni di sistema;
b) gestione del portale web ed altri canali informativi, dei sistemi di documentazione e formazione a supporto;
c) coordinamento e supporto dei Centri di educazione alla sostenibilità istituiti dagli enti locali in collaborazione con il volontariato del territorio;
d) promozione e supporto al coordinamento delle azioni di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità attivati dalle strutture della Regione;
e) promozione di campagne di comunicazione regionali sugli stili di vita sostenibili;
f) azioni di stakeholder engagement, intese come rapporto e collaborazione con istituzioni scolastiche, Università e ricerca, associazioni ambientali e consumatori nella promozione della cultura ambientale e della sostenibilità;
g) promozione di progetti europei e partecipazione alle reti nazionali e internazionali che promuovono la formazione ed educazione alla sostenibilità.
4. Il Comitato d'indirizzo di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 44 del 1995 è sostituito da un Comitato interistituzionale con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività dell'Agenzia. Il Comitato interistituzionale è composto da:
a) l'assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di presidente;
b) l'assessore regionale competente in materia di sanità;
c) l'assessore regionale competente in materia di energia;
d) il sindaco della Città metropolitana di Bologna o un suo delegato.
e) i presidenti delle Province o loro delegati.
5. Il Comitato interistituzionale si dota di un Comitato tecnico consultivo paritetico, composto da dirigenti regionali e dell'Agenzia competenti in materia di ambiente e di energia, con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e la omogenea applicazione delle disposizioni normative nelle suddette materie.
6. Con cadenza almeno annuale il Comitato interistituzionale verifica con i soggetti istituzionali del territorio l'andamento dell'attività dell'Agenzia in relazione alla coerenza con gli indirizzi strategici, l'omogeneità delle procedure e il rispetto degli obiettivi di semplificazione.
7.
Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale n. 44 del 1995, le parole
"cinque anni, prorogabili, di norma, una sola volta"
sono sostituite con le parole
"per un periodo non superiore a cinque anni, rinnovabili una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni.".
8. Il personale dell'Agenzia che svolge funzioni di vigilanza e controllo con qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria appartiene a una sezione separata dell'Agenzia, che risponde direttamente al direttore generale.
9. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 44 del 1995 che, nelle more della sua modifica, si applica integralmente all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia.
Art. 17

(sostituiti commi 2 e 4 da art. 28 L.R. 30 maggio 2016, n. 9, poi aggiunte lett. g bis) e g ter) comma 1 e sostituito comma 4 da art. 25 L.R. 18 luglio 2017, n. 14)

Funzioni dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia in materia di energia
1. Mediante apposita sezione dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di energia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera n), ed in particolare:
a) autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti sino a 150 KV e altri elettrodotti di interesse non nazionale;
b) autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia, salve le funzioni riservate alle competenze dello Stato;
c) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;
d) permessi di ricerca geotermici e concessioni geotermiche non espressamente riservati allo Stato;
e) autorizzazioni relative a oli minerali e GPL, di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 Sito esterno (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) e di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 Sito esterno (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239 Sito esterno), fatte salve quelle espressamente riservate allo Stato;
f) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio degli impianti di produzione di biometano;
g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di bioraffinazione di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico 9 ottobre 2013, n. 139 (Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili);
g bis) autorizzazioni di infrastrutture di stoccaggio di gas naturale liquefatto (GNL) con capacità inferiore a 200 tonnellate e superiori o uguali a 50 tonnellate;
g ter) tutte le autorizzazioni in materia di energia non riservate dall'ordinamento allo Stato o ai Comuni e loro Unioni.
2. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono inoltre esercitate le funzioni di affidamento dei servizi della distribuzione di gas naturale, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 Sito esterno, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 Sito esterno), nei casi in cui sia stata individuata la Provincia come stazione appaltante, salve le competenze dei Comuni in materia. In caso d'inerzia della stazione appaltante, la Regione esercita i poteri d'intervento sostitutivo previsti dalle norme citate nonché dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Sito esterno.
3. Mediante la sezione competente in materia di energia di cui al comma 1, sono altresì esercitate le funzioni di polizia mineraria relative alle risorse geotermiche, nonché le funzioni previste dall'articolo 26 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia) in materia di supporto tecnico-scientifico, assistenza tecnica e attività di studio e ricerca e attività informativa, nonché le funzioni di osservatorio.
4. La Regione esercita le funzioni relative al rilascio delle intese per le opere di competenza statale e negli altri casi previsti dalla legge. Nel caso di opere non soggette a procedure di valutazione ambientale, ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ad autorizzazione unica ambientale (AUA) l'intesa viene rilasciata previa acquisizione del parere tecnico da parte dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. Tale parere non è richiesto nei casi di rinnovi di titoli e autorizzazioni senza modifica delle opere o del programma lavori.
SEZIONE III
Parchi e biodiversità
Art. 18

(sostituito comma 4 da art. 11 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Enti di gestione per i parchi e la biodiversità
1. Sono confermate in capo agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità le funzioni loro attribuite dalla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano).
2. Agli enti di gestione sono altresì attribuite le seguenti funzioni:
a) gestione delle Riserve naturali regionali;
b) gestione dei Siti della Rete natura 2000. Per il restante territorio le suddette funzioni sono gestite dai Comuni e dalle loro Unioni, anche tramite convenzioni con gli enti di gestione per i parchi e la biodiversità;
c) istituzione e gestione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;
d) istituzione e coordinamento della gestione delle aree di riequilibrio ecologico;
e) valutazione di incidenza dei piani di competenza comunale nonché dei progetti e interventi approvati dalla Provincia e dal Comune e che interessano il territorio della macroarea, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali).
3. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette e dei siti della Rete natura 2000, sono inoltre attribuite:
a) la valutazione d'incidenza nelle aree protette, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2004;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 31 luglio 2006, n. 15 (Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia-Romagna), fatte salve quelle riservate alla competenza della Regione da tale legge e ferma restando la competenza dell'Agenzia di cui all'articolo 16 per le restanti parti del territorio regionale;
c) le funzioni conferite alle Province ai sensi della legge regionale n. 24 del 2011 e della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), salvo quanto stabilito dal comma 5.
4. Le funzioni di approvazione del regolamento generale del parco, del regolamento della riserva e del programma triennale di tutela e di valorizzazione della riserva, rispettivamente previsti dagli articoli 32, 46 e 47 della legge regionale n. 6 del 2005, sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla Regione le funzioni di approvazione delle misure di conservazione o dei piani di gestione dei siti della Rete natura di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004, su proposta dei rispettivi enti di gestione. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), le funzioni di predisposizione e approvazione del progetto d'intervento particolareggiato e del piano territoriale del parco, continuano ad essere esercitate secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 6 del 2005.
5. Agli enti di gestione, in relazione al territorio delle aree protette, sono delegate le funzioni disciplinate dalla legge regionale 2 aprile 1996, n. 6 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale. Applicazione della legge 352 del 23 agosto 1993 Sito esterno). Per il restante territorio le suddette funzioni sono delegate ai Comuni e alle loro Unioni. Sono fatte salve le funzioni riservate alla competenza della Regione dalle suddette leggi.
6. Al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità, la tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge e sentito l'ente per i parchi e la biodiversità del delta del Po, la Giunta regionale propone alla Regione Veneto ed al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare un'intesa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 Sito esterno (Legge quadro sulle aree protette), per l'istituzione del parco interregionale del delta del Po secondo le perimetrazioni e le zonizzazioni dei due parchi regionali esistenti.
SEZIONE IV
Funzioni in materia di sicurezza territoriale e protezione civile
Art. 19
Riordino delle funzioni amministrative. Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
1. La Regione, i Comuni e le loro Unioni continuano ad esercitare le funzioni attribuite a loro e alle Comunità montane dall'ordinamento regionale nelle materie di cui all'articolo 14, comma 1, lettera m), della presente legge e in particolare dalla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).
2. La Regione riorganizza le funzioni di sicurezza territoriale e protezione civile dettando norme atte a garantire l'esercizio coordinato delle funzioni fra i vari livelli istituzionali, anche al fine di rendere omogenea e unitaria la disciplina dei procedimenti per il superamento delle emergenze e per le fasi successive all'emergenza.
3. L'Agenzia regionale di protezione civile, istituita con la legge regionale n. 1 del 2005, è ridenominata "Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile" ed esercita le funzioni attribuitele dalla suddetta legge regionale, comprese quelle attribuite alle Province, articolandole per sezioni territoriali. Le sezioni sono articolate tenendo conto dell'omogeneità dei bacini idrografici come individuati dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 140 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
4. Le funzioni di gestione nelle materie previste dall'articolo 14, comma 1, lettere h), i), l) ed m) sono esercitate dalla Regione mediante l'Agenzia di cui al comma 3.
5. Mediante l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, la Regione cura in particolare la progettazione e realizzazione interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica, esercita le funzioni afferenti al servizio di piena, al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica. L'Agenzia rilascia inoltre i pareri previsti dalla normativa di settore. Esercita altresì le funzioni in materia di trasporto marittimo e fluviale previste dall'articolo 30, comma 1, lettere c), f) e g).
6. L'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile è dotata di un Comitato tecnico composto dai dirigenti regionali competenti in materia di sicurezza territoriale e di navigazione interna con il compito di coordinare la corretta attuazione dei piani e programmi e l'omogenea applicazione delle disposizioni normative.
7.
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2005 dopo le parole
"e rinnovabile"
sono aggiunte le parole
"una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni".
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è riformata la legge regionale n. 1 del 2005.
Art. 20
Forme di raccordo per il funzionamento delle Autorità di bacino
1. Sono attribuite all'Autorità di bacino del Reno istituita con legge regionale 25 maggio 1992, n. 25 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Reno) le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità dei bacini regionali istituita con legge regionale 29 marzo 1993, n. 14 (Istituzione dell'Autorità dei bacini regionali) sino al compiuto insediamento delle Autorità di distretto previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 Sito esterno.
2. I costi del personale di cui al comma 1, che è a tal fine attribuito all'Autorità di bacino del Reno, rimangono ad esclusivo carico della Regione Emilia-Romagna.
3. Previa intesa con la Regione Marche e la Regione Toscana, sono attribuite all'Autorità di cui al comma 1 le funzioni di segreteria tecnica, comprese quelle di segretario, dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca istituita con la legge regionale 24 marzo 2000, n. 21 (Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Marecchia e del Conca).
SEZIONE V
Riordino delle funzioni amministrative dei Comuni e delle loro Unioni
Art. 21
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Nelle materie di cui al presente capo, sono confermate ai Comuni e alle loro Unioni le funzioni ad essi attribuite dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compresa la pianificazione comunale delle attività estrattive. Restano altresì ferme le attribuzioni ai Comuni in materia di valutazione di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999.
2. Sono altresì attribuite ai Comuni e alle loro Unioni:
a) le funzioni già delegate alle Comunità montane e alle Province ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionale 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6);
b) le funzioni in materia di vincolo idrogeologico già delegate ai Comuni, alle Comunità montane e alle Province dagli articoli 148, comma 3, e 149, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999;
c) le funzioni amministrative concernenti la tutela dei castagneti e il controllo delle fabbriche per la produzione del tannino dal legno di castagno, già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1999;
d) le funzioni in materia di spegnimento degli incendi boschivi, già delegate alle Province dall'articolo 177, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999, con l'avvalimento dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di cui all'articolo 19;
e) le funzioni relative al rilascio del parere per l'abbattimento delle alberature stradali già delegate alle Comunità montane e alle Province dall'articolo 148, comma 2, della legge regionale n. 3 del 1999.
3. I Comuni, anche attraverso le loro Unioni, esercitano le funzioni in materia sismica già svolte ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge regionale n. 19 del 2008, stipulano accordi con la Regione per definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento.
4. Restano confermate in capo ai Comuni e alle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse le funzioni attribuite dalla legge regionale n. 1 del 2005, in materia di protezione civile, rispettivamente ai Comuni e alle Comunità montane.
5. Restano altresì confermate le funzioni riconosciute alle Unioni montane, subentrate alle comunità montane, in materia di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione Sito esterno e della normativa in favore dei territori montani.
SEZIONE VI
Disposizioni finali
Art. 22
Personale dipendente delle Agenzie e degli enti di governo delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile
1. La Regione individua i dipendenti dell'amministrazione regionale nonché i dipendenti della Città metropolitana di Bologna e delle Province da assegnare all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia, all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, agli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, alle Unioni di Comuni e all'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1 è trasferito o assegnato con le modalità di cui all'articolo 67.
3. La Regione assegna con distacco funzionale il personale regionale necessario all'adempimento delle nuove funzioni attribuite all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle medesime funzioni è trasferito all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia. La Regione adegua i finanziamenti all'Agenzia in considerazione delle nuove funzioni attribuite e degli oneri corrispondenti al personale trasferito.
4. Il personale della Città metropolitana e delle Province necessario allo svolgimento delle funzioni assegnate ad ATERSIR è trasferito all'Agenzia. I costi del personale sono coperti con le modalità previste dalla legge regionale legge regionale 23 dicembre 2011, n. 23 (Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai sevizi pubblici locali dell'ambiente).
CAPO II
Trasporti e viabilità
Art. 23
Oggetto
1. Il presente capo ha ad oggetto le funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale (TPL) e la relativa programmazione, il trasporto ferroviario, anche in ambito metropolitano, il trasporto marittimo e fluviale, la navigazione interna, il trasporto aereo, il trasporto privato e la viabilità spettanti a Regione, Città metropolitana di Bologna e Province, tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge n. 56 del 2014 Sito esterno e della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).
2. Il presente capo individua, altresì, le funzioni amministrative della Regione in materia di trasporto marittimo, fluviale e di navigazione interna e disciplina la gestione delle idrovie e della navigazione interna da parte dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO) in attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis) dell'accordo allegato alla legge regionale 22 novembre 2001, n. 42 (Istituzione dell'Agenzia interregionale del fiume Po (AIPO)) come modificato dall'articolo 55 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012).
SEZIONE I
Trasporto pubblico, autorizzazioni per il trasporto privato e viabilità
Art. 24
Funzioni della Regione in materia di trasporti e viabilità
1. La Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione attraverso il piano regionale integrato dei trasporti (PRIT), principale strumento di indirizzo del settore.
2. In materia di trasporto pubblico locale, la Regione esercita altresì le funzioni amministrative di:
a) programmazione del servizio ferroviario regionale (SFR) che per la parte riguardante il servizio ferroviario metropolitano (SFM) si attua d'intesa con la Città metropolitana di Bologna;
b) zonizzazione del territorio regionale ai fini tariffari dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari;
c) definizione delle politiche tariffarie, delle tipologie dei titoli di viaggio e regolazione dei livelli tariffari, anche riferiti ai servizi integrati, dei servizi ferroviari regionali e locali e dei servizi autofiloviari di trasporto pubblico locale di bacino e di interbacino;
3. In materia di viabilità, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) indirizzo in materia di progettazione, costruzione, manutenzione, sicurezza e gestione delle strade.
b) gestione del Centro di monitoraggio regionale per la sicurezza stradale, attivato ai sensi del piano nazionale della sicurezza stradale, di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 Sito esterno (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e predisposizione dell'archivio regionale delle strade di cui all'articolo 27 della presente legge;
c) disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle Regioni e degli enti locali in attuazione del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali).
4. Sono fatte salve le funzioni di cui alla parte III, titolo VI, capo VI della legge regionale n. 3 del 1999 in materia di viabilità di interesse regionale, come definita all'articolo 163 della medesima legge.
5. In materia di aeroporti ed interporti, la Regione esercita le funzioni amministrative di:
a) programmazione e gestione degli aeroporti di interesse regionale e locale;
b) intesa con lo Stato per la programmazione e la realizzazione degli interventi di comune interesse negli aeroporti di rilievo nazionale ed internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna;
c) programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo regionale;
d) intesa con lo Stato per la programmazione degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale, acquisita la proposta della Città metropolitana di Bologna.
Art. 25
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di trasporto
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni amministrative di pianificazione del trasporto pubblico locale autofiloviario; sono confermate le funzioni previste dall'articolo 19 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) in capo alle Agenzie locali per la mobilità, che le svolgono, quali enti di governo, nei rispettivi ambiti ottimali sovrabacinali, individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni).
2. In coerenza con l'articolo 1, comma 90, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno e con l'articolo 1, comma 609, della legge n. 190 del 2014 Sito esterno, gli enti locali partecipanti alle Agenzie locali per la mobilità provvedono ad adeguare le stesse nelle forme organizzative previste all'articolo 25 della legge regionale n. 10 del 2008, secondo gli ambiti territoriali ottimali come definiti ai sensi del comma 1.
3. Al fine di garantire l'esercizio coordinato delle funzioni di pianificazione del trasporto pubblico locale, la Città metropolitana di Bologna e le Province, in relazione agli ambiti ottimali come definiti ai sensi del comma 1 del presente articolo, sottoscrivono appositi accordi.
4. La Città metropolitana di Bologna concorre, d'intesa con la Regione, alla programmazione del servizio ferroviario metropolitano (SFM) nell'ambito del servizio ferroviario regionale (SFR) e alle intese di cui all'articolo 24, comma 5, lettere b) e d). Tale intesa è di norma annuale e comunque prevista ogniqualvolta vi siano significativi atti di programmazione del servizio.
5. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni amministrative di autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, comprensive di quelle per il rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali ed alle competizioni sportive su strada.
Art. 26
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province in materia di viabilità
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni di costruzione, gestione, compresa la manutenzione, classificazione e declassificazione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione stradale ad esse inerente.
2. Le funzioni di classificazione e declassificazione delle strade provinciali sono svolte secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1994, n. 35 (Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico).
Art. 27
Catasto delle strade e archivio regionale delle strade
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna e le Province collaborano alla redazione e all'aggiornamento di un catasto delle strade provinciali e comunali.
2. La Regione predispone e provvede a rendere disponibile, sul proprio sito web, l'Archivio regionale delle strade (ARS) costituito dall'elenco delle strade regionali, provinciali e comunali ricadenti nel territorio regionale, con l'indicazione di tutte le informazioni fornite dagli enti proprietari delle strade e comprensivo di quelle riguardanti le strade percorribili dai veicoli e dai trasporti eccezionali.
3. L'ARS costituisce il riferimento informativo per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di viabilità, nonché per il coordinamento della funzione amministrativa di rilascio delle autorizzazioni dei trasporti eccezionali.
4. Anche al fine del periodico aggiornamento dell'ARS, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni comunicano tempestivamente alla Regione i provvedimenti di classificazione e declassificazione delle strade adottati ai sensi della legge regionale n. 35 del 1994.
Art. 28
Trasporti eccezionali e competizioni sportive su strada
1. Al fine di assicurare modalità di esercizio univoche nel territorio regionale, la Regione esercita il coordinamento della funzione di rilascio delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Provincia nel cui territorio ha sede legale la ditta richiedente o dal primo ente sulle cui strade avviene il transito, nel caso la ditta abbia sede legale fuori dal territorio regionale. L'ente rilascia l'autorizzazione per l'intero territorio regionale con riferimento all'ARS, previo eventuale nulla osta degli enti proprietari delle strade.
3. Con riferimento alle competizioni sportive su strada le autorizzazioni sono rilasciate dai soggetti e con le modalità di cui all'articolo 233 della legge regionale n. 3 del 1999.
Art. 29
Decorrenza e continuità delle funzioni
1. L'esercizio delle funzioni di cui alla presente sezione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale, sono fatti salvi gli atti adottati secondo la disciplina previgente in materia, fino all'esercizio da parte della Regione delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 2, concernenti la zonizzazione del territorio regionale di cui alla lettera b) e le politiche tariffarie come individuate alla lettera c).
SEZIONE II
Trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
Art. 30
Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 Sito esterno (Riordino della legislazione in materia portuale);
b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
g) all'ispettorato di porto;
h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 Sito esterno.
Art. 31
Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui all'articolo 5, comma 4, della legge n. 84 del 1994 Sito esterno.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.
Art. 32
Funzioni dei Comuni in materia di porti di rilievo regionale
1. I Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 Sito esterno esercitano tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di infrastrutturazione nei porti.
Art. 33

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
1. In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.
2. Per i tratti navigabili assegnati ad AIPO, la Regione concorre alla programmazione dello Stato del sistema idroviario padano-veneto, d'intesa con le Regioni interessate, ai sensi dell'articolo 104, comma 1, lettera ff), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 Sito esterno (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 Sito esterno).
3. Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4. Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
b) gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
c) esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
d) esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
e) supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
f) gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
g) utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
h) attività di dragaggio e di segnalazione;
i) gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
l) autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
m) proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
5. In deroga all'articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.
Art. 34

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17)

Disposizioni in materia di personale, risorse finanziarie e strumentali di AIPO
1. La Regione Emilia-Romagna conferma il distacco del personale regionale ad AIPO, attivato ai sensi dell'articolo 54, comma 6, della legge regionale n. 24 del 2009, che continua fino alla data del trasferimento da attuare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 67, comma 1, entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto nazionale di lavoro stipulato dopo l'entrata in vigore della presente legge.
2. Il trasferimento del personale regionale è disposto, con atto del dirigente competente, nel rispetto delle procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 428 Sito esterno (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)).
3. Il rapporto di lavoro del personale trasferito continua con AIPO che applica, dalla data del subentro, i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali e integrativi vigenti presso l'amministrazione regionale al momento del trasferimento fino alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo successivo al trasferimento.
4. A decorrere dal trasferimento del personale, AIPO aumenta, mentre la Regione riduce in modo corrispondente, la propria dotazione organica e le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del precitato personale, compresi i fondi per il trattamento accessorio.
5. La Giunta regionale, previa intesa con AIPO, disciplina con proprio atto i rapporti tra i due enti in ordine al trasferimento di beni strumentali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, e delle risorse finanziarie a seguito della delega delle funzioni, nonché al trasferimento del personale.
Art. 35
Affidamento e attribuzione ad AIPO dei beni regionali funzionali alle attività delegate
1. La Regione affida ad AIPO la gestione e le funzioni tecnico-amministrative e di tutela dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile regionale, insistenti sul territorio di cui all'articolo 33, comma 1, funzionali allo svolgimento delle attività delegate.
2. I beni immobili sono affidati in gestione ad AIPO con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, sulla base di apposita convenzione amministrativa gratuita, che specificherà anche i vincoli gravanti sui beni stessi ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42 Sito esterno (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 Sito esterno). All'atto della presa in consegna dei beni immobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale degli immobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni immobili risultante nei registri di consistenza della Regione Emilia-Romagna.
3. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni immobili di cui al comma 2 tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative edilizie e di sicurezza, il pagamento delle imposte, contributi e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione.
4. I beni mobili, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, attualmente assegnati ad AIPO per l'esercizio delle funzioni oggetto di avvalimento, ad eccezione di quelli di cui al comma 5, vengono ceduti a titolo gratuito dalla Regione stessa ad AIPO, previa individuazione dei singoli beni, distinti per categorie, con specifica determinazione del dirigente regionale competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 10 (Disciplina dei beni regionali- Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1989, n.11).
5. I beni mobili registrati, fatta eccezione per gli autoveicoli ai quali si applica il comma 4, sono affidati dalla Regione ad AIPO in comodato gratuito, nello stato di fatto, di diritto, conservazione e consistenza in cui attualmente si trovano, con vincolo di destinazione all'esercizio delle funzioni delegate. All'atto della presa in consegna dei beni mobili da parte di AIPO, le parti procederanno in contraddittorio alla redazione di un verbale di consegna, comprendente l'elenco puntuale dei beni mobili assegnati, redatto sulla base dell'inventario dei beni mobili patrimoniali della Regione Emilia-Romagna di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 10 del 2000. AIPO, previa comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, dovrà eseguire a sua cura sui beni mobili di cui al presente comma tutti gli interventi di manutenzione necessari alla conservazione dei beni affidati in gestione, nonché provvedere a tutte le attività inerenti e conseguenti la gestione degli stessi, ivi compresi gli adeguamenti alle normative di sicurezza, il pagamento delle imposte e tasse a carico della proprietà, attuali o di futura istituzione. L'eventuale affidamento di nuovi beni della tipologia di cui al presente comma sarà regolato dalle medesime disposizioni.
CAPO III
Agricoltura, protezione della fauna selvatica, esercizio dell'attività venatoria, tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, pesca marittima e maricoltura
Art. 36
Oggetto
1. Oggetto del presente capo è il riordino delle funzioni in materia di agricoltura, di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne e di pesca marittima e maricoltura.
SEZIONE I
Funzioni in materia di agricoltura
Art. 37
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione in materia agricola ed agroalimentare, di programmazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie, nonché l'esercizio di tutte le funzioni amministrative in materia di agricoltura rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale.
2. In relazione alle previsioni della disciplina dell'Unione europea e della relativa normativa nazionale di applicazione, la Regione e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA), ciascuno per i propri ambiti di competenza, esercitano le funzioni loro spettanti.
3. La Giunta regionale dispone ogni misura organizzativa atta a fronteggiare esigenze di intervento di carattere emergenziale connesse all'attuazione della disciplina dell'Unione europea su specifiche attività stipulando appositi accordi e protocolli di intervento, anche con le amministrazioni dello Stato e le sue articolazioni decentrate.
Art. 38(2)
Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).
Art. 39(3)
Conferenza agricola
1. Al fine di valorizzare le peculiarità produttive, ambientali e territoriali e sostenere lo sviluppo socio-economico dell'agricoltura regionale ed allo scopo di assicurare la partecipazione e la consultazione delle amministrazioni provinciali e locali è istituita la Conferenza agricola.
2. La Conferenza, presieduta dall'assessore regionale in materia di agricoltura e composta dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città Metropolitana di Bologna o loro delegati, è consultata sulle linee programmatiche, sugli indirizzi e sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione.
3. La partecipazione alla Conferenza di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
SEZIONE II
Funzioni in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
Art. 40(5)
Funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e pianificazione nonché tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria e in materia di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne, con esclusione delle attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e le attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica che restano confermati alle Province ed alla Città metropolitana di Bologna.
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, vengono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province e la Città metropolitana di Bologna continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria), alla legge regionale 6 marzo 2007, n. 3 (Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE) e alla legge regionale 7 novembre 2012, n. 11 (Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne).
Art. 41
Comitati di consultazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, di tutela della fauna ittica ed esercizio della pesca nelle acque interne
1. Al fine di coordinare la programmazione e pianificazione faunistico-venatoria e l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, assicurando la necessaria partecipazione delle amministrazioni provinciali e locali sui principali documenti settoriali di pianificazione e di attuazione, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
2. Al fine di coordinare la pianificazione e gli interventi di salvaguardia e conservazione della fauna ittica, ivi compresi quelli di ripristino e mantenimento degli ecosistemi acquatici e l'esercizio della pesca nelle acque interne garantendo la partecipazione e consultazione delle amministrazioni provinciali e locali, è istituito il Comitato di consultazione presieduto dall'assessore regionale e composto dai presidenti delle Province e dal sindaco della Città metropolitana di Bologna o loro delegati.
3. La partecipazione ai Comitati di cui al presente articolo non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico dell'amministrazione regionale.
SEZIONE III
Funzioni in materia di pesca marittima e maricoltura
Art. 42
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e tutte le funzioni amministrative in applicazione della normativa comunitaria, statale e regionale in materia di pesca marittima, maricoltura e attività connesse che rientrano nella sfera di competenza regionale.
2. Le funzioni amministrative di concessione, di liquidazione dei contributi e di controllo sulla destinazione dei fondi su programmi di intervento in materia di pesca marittima, maricoltura ed attività connesse, affidate alle Province costiere di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini ai sensi dell'articolo 80 della legge regionale n. 3 del 1999 sono attribuite alla Regione.
SEZIONE IV
Disposizioni finali
Art. 43
Adeguamento delle leggi di settore
1. Con successivi provvedimenti normativi verranno apportate le necessarie modifiche alla legge regionale n. 15 del 1997, alla legge regionale n. 8 del 1994, alla legge regionale n. 3 del 2007, alla legge regionale n. 11 del 2012 e alle ulteriori leggi di settore concernenti l'esercizio di funzioni nelle materie di cui al presente capo.
CAPO IV
Attività produttive, commercio e turismo
Art. 44
Ogetto
1. Il presente capo disciplina le funzioni in materia di attività produttive di competenza regionale ed, in particolare, quelle in materia di industria e servizi, ricerca e innovazione, internazionalizzazione delle imprese, fiere, commercio, turismo, artigianato, cooperazione, coordinamento e sviluppo della rete degli Sportelli unici come disciplinata dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4 (Norme per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010), anche ai fini della diversa allocazione delle competenze spettanti a ciascun livello del governo territoriale.
2. Il riordino delle funzioni in materia di demanio marittimo è definito con apposita legge regionale e, nelle more, tali funzioni continuano ad essere disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale).
Art. 45

(aggiunto comma 3 bis. da art. 23 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché l'adozione dei relativi piani e programmi di intervento, nelle materie di cui all'articolo 44.
2. La Regione esercita inoltre:
a) i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, nonché lo sviluppo delle relazioni internazionali per il sistema produttivo.
b) il conferimento delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 112 del 1998 Sito esterno;
c) le funzioni non specificatamente delegate o attribuite agli enti locali da leggi regionali o nazionali.
3. La Giunta regionale dispone altresì le misure organizzative atte a fronteggiare esigenze di intervento connesse all'utilizzo dei fondi e all'attuazione dei programmi dell'Unione europea.
3 bis. La Città metropolitana concorre all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo nel quadro del ruolo istituzionale assegnato alla Città metropolitana dalla legge n. 56 del 2014 Sito esternoe dall'intesa generale quadro di cui all'articolo 5 della presente legge, con riferimento alle funzioni di promozione dello sviluppo economico e territoriale dell'area metropolitana bolognese e nell'interesse dell'intero territorio regionale.
Art. 46
Rete degli Sportelli unici delle attività produttive (SUAP)
1. Con riferimento allo Sportello unico telematico e alla rete regionale dei SUAP, la Regione assicura il coordinamento dei SUAP e lo sviluppo della piattaforma e della banca dati regionale, così come previsto dall'articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2010.
2. Alla Città metropolitana di Bologna e alle Province spettano le funzioni di coordinamento della rete dei SUAP e di supporto tecnicoministrativo, anche sulla base della piattaforma telematica prevista dalla legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale dei procedimenti SUAP ivi prevista.
3. La Regione supporta la Città metropolitana di Bologna, le Province e le Unioni di Comuni per lo sviluppo di un sistema della rete dei SUAP basata su ulteriori livelli di integrazione, in particolare per la gestione dei procedimenti caratterizzati da un elevato impatto economico e produttivo.
4. Restano confermate in capo ai Comuni ed alle Unioni di Comuni le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità telematiche.
Art. 47

(abrogata lett. c) comma 3 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 , poi sostituito comma 1, abrogate lett. b) e c) comma 2 e lett. b) comma 3 da art. 24 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo
1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.
2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:
a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);
b) abrogata.
c) abrogata.
3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:
a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
b) abrogata.
c) abrogata.
d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;
e) rilascio dell'attestato di idoneità e del tesserino di riconoscimento per le professioni turistiche di accompagnamento, nonché sospensione e revoca dell'attestato medesimo;
f) tenuta degli elenchi degli abilitati all'esercizio delle diverse professioni turistiche.
4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.
Art. 48
Funzioni di area vasta a finalità turistica
1. Le funzioni in materia di turismo di cui all'articolo 47, comma 3, possono essere esercitate d'intesa fra gli enti competenti nell'ambito delle aree vaste a finalità turistica, come individuate dalla legge regionale di revisione della legge regionale n. 7 del 1998.
CAPO V
Istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport e giovani
Art. 49
Oggetto
1. Il presente capo contiene disposizioni in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale, lavoro, cultura, sport, giovani, ai fini della definizione dell'assetto delle funzioni e dell'attribuzione delle competenze alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, favorendo l'esercizio associato in aree vaste funzionali, ai Comuni e alle loro Unioni.
SEZIONE I
Norme in materia di istruzione, istruzione e formazione professionale, formazione professionale e lavoro
Art. 50
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni in materia di:
a) programmazione e attuazione amministrativa dell'offerta formativa inerente all'istruzione e formazione professionale;
b) programmazione e attuazione amministrativa della formazione professionale;
c) programmazione e gestione delle politiche comunitarie negli ambiti di cui alla presente sezione;
d) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di offerta di istruzione e di rete scolastica;
e) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di diritto allo studio scolastico;
f) indirizzi per la programmazione territoriale in materia di edilizia scolastica;
programmazione e attuazione amministrativa delle politiche attive e dei servizi per il lavoro.
2. La Giunta regionale con specifico atto, previa convenzione, affida alla Città metropolitana di Bologna e alle Province le attività di controllo seguendo le specifiche tecniche definite dalla regolamentazione europea e dalla normativa nazionale e regionale, individuando le misure organizzative volte a rafforzare forme di controllo e vigilanza da parte della Regione.
Art. 51
Funzioni della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1. La Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni in materia di:
a) programmazione della rete scolastica, nel rispetto degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
b) programmazione dell'offerta formativa inerente all'istruzione, sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni;
c) programmazione dell'edilizia scolastica, sulla base degli indirizzi della Regione;
d) gestione dell'edilizia scolastica, ivi compresi gli interventi di costruzione, fatte salve le competenze dei Comuni;
e) programmazione e gestione degli interventi per il diritto allo studio scolastico sulla base degli indirizzi della Regione, fatte salve le competenze dei Comuni.
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono esercitare le funzioni loro riservate attraverso forme di gestione associata secondo criteri dettati dalla Giunta regionale nel rispetto dei principi di razionalizzazione della spesa.
Art. 52
Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro
1. La Regione assume come obiettivo la qualità dei servizi, l'integrazione con le politiche formative e la garanzia della continuità dell'esercizio delle funzioni in materia di lavoro, come attribuite dalla legge regionale 1 agosto 2005, n.17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) ed esercitate dalla Città metropolitana di Bologna e dalle Province. Assume le competenze dei Centri per l'impiego e le organizza con un modello a rete di servizi, a presidio territoriale delle politiche attive e passive del lavoro, fondato sulla cooperazione tra le istituzioni territoriali, nonché sulla collaborazione di soggetti pubblici e privati.
2. In attesa dell'entrata in vigore della disciplina statale attuativa della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), è istituita, quale centro di competenza tecnica, l'Agenzia regionale per il lavoro con il compito di eseguire gli indirizzi politici definiti dalla Giunta regionale, previa condivisione con le altre istituzioni territoriali, e concernenti la gestione e la qualificazione dei servizi per il lavoro erogati a cittadini ed imprese.
3. La Giunta regionale adotta i provvedimenti per l'assegnazione all'Agenzia regionale per il lavoro del personale e dei finanziamenti a seguito delle disposizioni legislative statali connesse all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 53 relativamente alle disposizioni di prima applicazione.
Art. 53
Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
1. Con l'entrata in vigore della presente legge e a seguito dell'attivazione dell'Agenzia regionale per il lavoro, la Regione provvede all'assegnazione con distacco funzionale all'Agenzia del personale dipendente della stessa amministrazione regionale addetto alle relative funzioni.
2. Il restante personale attualmente addetto ai Centri per l'impiego della Città metropolitana di Bologna e delle Province è trasferito all'Agenzia con successive norme regionali conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni statali di cui all'articolo 52, comma 2.
3. La presente legge integra, con l'articolo 54, la legge regionale n. 17 del 2005 per le parti concernenti l'istituzione, gli organi e i compiti dell'Agenzia regionale per il lavoro.
Art. 54
Integrazioni alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro
1.
Dopo l'articolo 32 della legge regionale n.17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 32 bis
Agenzia regionale per il lavoro
1. È istituita l'Agenzia regionale per il lavoro, ente regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, lettera c), della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), dotato di personalità giuridica, di autonomia tecnico operativo, amministrativo contabile e finanziaria, patrimoniali, organizzativa. L'Agenzia si configura come agenzia operativa ai sensi degli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 6 del 2004.
2. L'Agenzia provvede a:
a) garantire il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Sito esterno (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
b) gestire il sistema informativo regionale del lavoro in raccordo con il sistema nazionale;
c) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi ai LEP;
d) proporre alla Regione standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati e gestire il sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
e) attuare e gestire gli standard qualitativi regionali;
f) proporre alla Regione gli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione dei servizi pubblici per il lavoro;
g) g) governare e dirigere i servizi pubblici per il lavoro;
h) proporre alla Regione le modalità di raccordo tra i soggetti pubblici e privati accreditati e realizzare la rete delle politiche attive del lavoro;
i) organizzare, coordinare e valorizzare le sinergie riguardanti i servizi per il lavoro gestiti da soggetti pubblici e privati accreditati;
l) supportare la programmazione regionale tramite proposte per l'attuazione delle politiche del lavoro;
m) gestire le crisi aziendali e i processi di autorizzazione degli ammortizzatori sociali;
n) attuare progetti attribuiti dalla Regione;
o) promuovere interventi che aumentino il numero di imprese disponibili ad ospitare giovani assunti con i contratti di apprendistato ed, in generale, tesi a favorire la diffusione dell'istituto; verificare la sussistenza dei requisiti delle imprese con capacità formative;
p) attuare interventi integrati rivolti alle persone con disabilità e con fragilità e vulnerabilità in integrazione con i servizi sociali dei Comuni e i dipartimenti di salute mentale delle aziende AUSL.
q) monitorare l'attuazione delle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;
r) svolgere funzioni di osservatorio del mercato del lavoro;
s) curare il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni dei servizi per il lavoro;
t) supportare la programmazione dell'offerta formativa con riferimento alle dinamiche del mercato del lavoro e all'analisi dei fabbisogni professionali;
u) supportare l'elaborazione normativa in materia di lavoro, tirocini e apprendistato;
v) autorizzare i tirocini oggetto di finanziamenti non a carico del soggetto ospitante;
z) svolgere tutte le altre funzioni di gestione assegnate dalla presente legge.
3. Sono organi dell'Agenzia regionale il direttore e il revisore unico.
4. Il direttore è nominato, con delibera della Giunta regionale, che ne determina il compenso e le modalità di valutazione annuale, fra persone in possesso di comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private con le modalità e secondo le procedure previste per i direttori generali dell'amministrazione regionale. Il rapporto di servizio del direttore con la Regione è regolato da contratto di lavoro di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta per un ulteriore periodo non superiore a cinque anni, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.
5. Il direttore predispone e invia alla Giunta regionale il piano annuale di attività e una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Sugli stessi atti la Giunta regionale acquisisce il parere, in seduta congiunta, del Comitato di coordinamento istituzionale e della Commissione regionale tripartita di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale n. 12 del 2003 nonché della Commissione assembleare competente.
6. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Esso adotta, in particolare, il bilancio preventivo e il rendiconto generale, che sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale.
7. La Giunta regionale approva, inoltre, i seguenti atti relativi all'Agenzia:
a) lo statuto, i regolamenti in materia di organizzazione, di contabilità e dei contratti;
b) la definizione della dotazione organica e le sue variazioni;
c) gli atti di programmazione di acquisizione di beni, servizi e lavori.
8. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
9. L'incarico di direttore è inconferibile e incompatibile nei casi previsti dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 Sito esterno (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno) ed è incompatibile con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato.
10. Il posto di direttore non è ricompreso nelle dotazioni organiche della Regione. Nell'ipotesi di nomina di un dipendente regionale o dell'Agenzia il conferimento dell'incarico di direttore dell'Agenzia, determina il suo collocamento in aspettativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, legge regionale n. 43 del 2001, fino al termine dell'incarico stesso.
11. Il revisore unico è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE). Dura in carica tre anni. Al revisore unico spetta un corrispettivo secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39 del 2010 Sito esterno.
12. L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta la dotazione organica, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza biennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva.
13. L'Agenzia dispone dei seguenti mezzi finanziari:
a) finanziamento annuo della Regione;
b) finanziamenti regionali finalizzati agli interventi e ai servizi di cui alla presente legge;
c) contributi da parte di soggetti privati e pubblici per la realizzazione degli scopi istituzionali;
d) donazioni, eredità, legati.
14. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio dell'Agenzia sono disciplinati a norma della legislazione vigente sugli enti strumentali delle Regioni che adottano la contabilità finanziaria. Il bilancio di previsione è adottato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, e il rendiconto generale entro il 30 aprile nell'anno successivo a quello a cui si riferisce.
15. Il bilancio di previsione e il rendiconto generale sono pubblicati sul sito internet della Regione.".
Art. 55
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;
g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.
SEZIONE II
Norme in materia di cultura, sport e giovani
Art. 56
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.
2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.
3. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), la Regione si avvale dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBACN), quale organismo tecnico-scientifico ai fini della programmazione regionale, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dalle leggi regionali.
Art. 57
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni e disposizioni transitorie
1. Sono confermate le funzioni attribuite ai Comuni e alle loro Unioni dalla normativa regionale vigente, ivi comprese le competenze in materia di politiche giovanili, ai sensi dell'articolo 33 bis della legge regionale 28 luglio 2008, n. 14 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni), sulla base della programmazione regionale.
2. Nelle more della ridefinizione legislativa statale e regionale in materia e della completa attuazione della presente legge, le Province e la Città metropolitana di Bologna possono mantenere le relative partecipazioni e garantire il funzionamento degli enti, fondazioni, associazioni e altre istituzioni operanti in ambito culturale, sportivo e ricreativo.
CAPO VI
Sanità e politiche sociali
SEZIONE I
Oggetto e disposizioni generali
Art. 58
Oggetto
1. Il presente capo detta disposizioni generali concernenti il modello di governance sociale e sanitaria, individuando, in coerenza con l'assetto istituzionale disciplinato al capo I ed in considerazione della peculiarità del settore, la disciplina delle relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali, delle conferenze territoriali sociali e sanitarie, e dei comitati di distretto.
2. Il presente capo disciplina, altresì, il riordino delle funzioni amministrative in materia sanitaria e sociale spettanti alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni ed alle loro Unioni.
Art. 59
Relazioni istituzionali tra la Regione e gli enti locali
1. Per lo svolgimento delle funzioni di concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, è istituita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali.
2. La Cabina di regia opera quale sede di confronto, coordinamento ed integrazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali ed esercita attività di impulso, di valutazione e di supporto all'attività istruttoria preliminare e propedeutica alla formazione delle decisioni della Giunta regionale.
3. Con apposito atto della Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e gli strumenti di supporto tecnico della Cabina di regia. La partecipazione alla Cabina di regia non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi a carico della Regione.
Art. 60(1)
Conferenze territoriali sociali e sanitarie
1. Le Conferenze territoriali sociali e sanitarie possono assumere valenza territoriale relativa ad ambiti di area vasta per le Province, definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati ai sensi dell'articolo 7.
2. È istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna al fine di garantire il coordinato sviluppo delle attività delle aziende sanitarie di Bologna e di Imola, e degli altri soggetti istituzionali competenti, con riferimento sia alle politiche per la salute ed il benessere sociale, sia al funzionamento ed all'erogazione dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali.
3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, individua, con uno o più provvedimenti specifici, la composizione, le modalità di funzionamento, le funzioni e gli strumenti di supporto tecnico delle Conferenze territoriali sociali e sanitarie operanti in ambito di area vasta e della Conferenza territoriale sociale e sanitaria metropolitana di Bologna.
Art. 61
Comitati di distretto
1. La Regione individua, in coerenza con le politiche territoriali di carattere istituzionale, gli ambiti distrettuali quali articolazioni fondamentali delle Aziende sanitarie e circoscrizioni territoriali nelle quali gli enti locali e gli altri soggetti istituzionali esercitano, nelle forme e con gli strumenti previsti dalla normativa vigente e dagli atti di programmazione regionale, le funzioni di regolazione, programmazione, governo, verifica e realizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari.
2. Le funzioni del Comitato di distretto, per la parte degli enti locali, sono svolte, qualora l'ambito distrettuale coincida con quello di una o più Unioni, dalla Giunta dell'Unione o dalle Giunte delle Unioni. Nel caso in cui l'ambito distrettuale comprenda oltre all'Unione o a più Unioni anche altri Comuni, le funzioni del Comitato di distretto sono svolte anche attraverso la partecipazione dei sindaci dei Comuni non ricompresi nell'Unione o nelle Unioni.
Art. 62
Esercizio associato delle funzioni
1. La Regione, d'intesa con la Cabina di regia regionale di cui all'articolo 59, individua, a completamento e sviluppo della normativa vigente, le funzioni e i compiti che, in materia sociale, socio-sanitaria, sanitaria e socio-educativa, gli enti locali esercitano in forma associata in ambito distrettuale e disciplina le forme e i soggetti che svolgono per conto dell'ambito distrettuale i compiti e le funzioni medesimi.
2. Nel caso in cui il Comune o l'Unione siano socio unico di una Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP) di cui all'articolo 25 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) le funzioni dell'assemblea dei soci dell'ASP sono svolte rispettivamente dalla Giunta del Comune o dell'Unione.
SEZIONE II
Disposizioni in materia di sanità e di servizi sociali ed educativi
Art. 63

(abrogate lett. b), c), d) comma 1 da art. 34 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Sanità pubblica
1. Le Province e la Città metropolitana di Bologna esercitano le seguenti funzioni:
a) programmazione dei fabbisogni e definizione della localizzazione degli impianti di cremazione;
b) abrogata.
c) abrogata.
d) abrogata.
Art. 64
Organizzazione del servizio farmaceutico
1. La Regione assicura la migliore assistenza farmaceutica territoriale, curando la distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare la Regione:
a) nell'ambito della procedura di formazione delle piante organiche comunali esercita le funzioni di impulso, controllo e potere sostitutivo, avvalendosi del supporto tecnico delle Aziende USL;
b) indice e svolge il concorso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e vacanti;
c) istituisce le farmacie di cui all'articolo 1 bis della legge 2 aprile 1968, n. 475 Sito esterno (Norme concernenti il servizio farmaceutico) nei luoghi ad alto transito e le assegna ai Comuni.
2. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica per il proprio territorio, assicurando l'equa distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio e l'accessibilità del servizio farmaceutico ai cittadini residenti in aree scarsamente abitate;
b) l'istituzione e l'assegnazione dei dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali e delle farmacie succursali secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente.
3. L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare:
a) L'Azienda USL supporta la Regione e i Comuni del proprio ambito territoriale per assicurare la migliore distribuzione degli esercizi farmaceutici sul territorio. In particolare: svolge l'attività di supporto e consulenza tecnica ai Comuni, anche per quanto concerne la sussistenza o meno del diritto di prelazione del Comune sulle farmacie vacanti o di nuova istituzione, in base al criterio dell'alternanza di cui all'articolo 9 della legge n. 475 del 1968 Sito esterno;
b) svolge la funzione di controllo preventivo sui progetti di conferma o di revisione delle piante organiche dei Comuni;
c) svolge l'attività di supporto tecnico alla Regione per l'esercizio delle funzioni regionali.
4. In attuazione del principio generale di collaborazione istituzionale, la Regione, le Aziende USL competenti per territorio e i Comuni garantiscono l'esercizio coordinato delle rispettive attribuzioni, per la migliore dislocazione delle sedi farmaceutiche.
5 Con successiva legge regionale in materia di organizzazione del servizio farmaceutico sono disciplinati, in particolare, il procedimento di formazione e revisione della pianta organica di cui al comma 2, nonché i casi in cui le funzioni comunali sono esercitate dalle Unioni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012. A seguito dell'approvazione della legge il personale provinciale impiegato sulle funzioni viene trasferito con le modalità previste dalle norme contenute nel titolo III della presente legge.
6. In attuazione dell'articolo 112 quater, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 Sito esterno (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), i Comuni sono individuati quali autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni a fornire medicinali a distanza al pubblico, alle farmacie e agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 Sito esterno (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Sito esterno. Al fine di rendere omogeneo sul territorio regionale l'esercizio della funzione di cui al presente comma, e in armonia con le disposizioni del Ministero della salute, la Regione può dettare specifiche linee guida in materia.
Art. 65
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell'articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014 Sito esterno.
2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:
a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)
b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.
SEZIONE III
Norme transitorie
Art. 66
Disposizioni transitorie in materia sociale
1. I termini previsti dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 30 giugno 2014, n. 8 (Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile. Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale) e dall'articolo 28, comma 3, della legge regionale 17 luglio 2014, n. 12 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della legge regionale 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Sito esterno") per l'esercizio delle funzioni provinciali relative alle procedure di iscrizione, verifica e cancellazione afferenti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, e all'albo regionale delle cooperative sociali, sono prorogati fino al perfezionamento delle procedure di trasferimento del personale alla Regione ai sensi delle norme contenute nel titolo III della presente legge.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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