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Documento vigente: Testo Coordinato

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TITOLO I
PRINCIPI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE, LA DEFINIZIONE DEL NUOVO RUOLO ISTITUZIONALE DEI SOGGETTI DEL GOVERNO TERRITORIALE E IL GOVERNO DELLE AREE VASTE
CAPO I
Riordino delle funzioni amministrative e principi per i successivi adeguamenti legislativi
Art. 1

(aggiunti commi 3 bis e 3 ter da art. 2 L.R. 27 dicembre 2018, n. 24)

Oggetto e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, con la presente legge e con provvedimenti ad essa collegati e successivi, persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza con le previsioni della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), attraverso la definizione di un nuovo ruolo dei livelli istituzionali e l'individuazione di nuove sedi per la governance multilivello, rafforzando gli strumenti di concertazione e co-decisione delle strategie politiche territoriali.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
a) la definizione del nuovo ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni;
b) la definizione di nuove disposizioni per il governo delle aree vaste;
c) l'individuazione di nuove sedi di concertazione istituzionale e discipline comuni per la governance multilivello;
d) la nuova disciplina di ridelimitazione degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni e di incentivazione delle fusioni di Comuni;
e) la disciplina delle funzioni amministrative e la diversa allocazione di competenze conseguente alla legge n. 56 del 2014;
f) la definizione di misure di prima applicazione volte a garantire la continuità di esercizio delle funzioni in atto esercitate dalla Regione, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Province, dai Comuni e dalle loro Unioni, nonché i processi di mobilità del personale interessato dal riordino delle funzioni.
3. La Regione, allo scopo di rafforzare la coesione sociale, promuove, anche in attuazione della legge regionale 9 febbraio 2010, n. 3 (Norme per la definizione, riordino e promozione delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), la partecipazione dei cittadini nel perseguimento degli obiettivi e nei processi di attuazione delineati dalla presente legge.
3 bis. In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna ( legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.
3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:
a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.
Art. 2
Disposizioni per l'adeguamento della legislazione regionale. Principi per la riforma della pianificazione territoriale
1. Nelle materie oggetto di riordino sono individuate le abrogazioni e le modifiche di norme, nonché i principi per il successivo adeguamento legislativo.
2. Ai fini del successivo adeguamento della legislazione regionale di settore al ruolo differenziato della Città metropolitana di Bologna si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6.
3. Le funzioni in materia di pianificazione e governo del territorio sono riordinate con successivo intervento di modifica della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in coerenza con il ruolo istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei Comuni e delle loro Unioni, come definito dalla presente legge, ferma restando la possibilità di avviare progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, ai sensi dell'articolo 6, comma 4.
4. Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell' articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.
Art. 3
Principi per il riparto delle funzioni amministrative
1. Nel quadro delle disposizioni della legge n. 56 del 2014, alla Regione, alla Città metropolitana di Bologna, alle Province, ai Comuni e alle loro Unioni sono attributi compiti e funzioni definiti per settori organici di materie, in coerenza, rispettivamente, con il ruolo istituzionale:
a) di indirizzo, pianificazione e controllo della Regione;
b) di governo dell'area vasta della Città metropolitana di Bologna;
c) di governo delle aree vaste delle Province;
d) del governo di prossimità dei Comuni e delle loro Unioni.
2. Per ciascun settore organico di materia sono indicate le funzioni oggetto di riordino sotto il profilo della competenza o del contenuto, le funzioni confermate in capo ai diversi soggetti istituzionali, nonché i principi per i successivi adeguamenti legislativi, collegati alla presente legge e con essa coerenti.
3. Il titolo II è articolato sulla base dei seguenti settori organici:
a) ambiente, energia e protezione civile;
b) trasporti e viabilità;
c) agricoltura, caccia e pesca;
d) attività produttive, commercio e turismo;
e) istruzione e formazione professionale e lavoro, cultura sport e giovani;
f) sanità e politiche sociali.
4. Per assicurare il maggior grado di efficienza nella gestione delle funzioni amministrative di elevata complessità, nelle materie dell'ambiente, dell'energia, della sicurezza territoriale e protezione civile, nonché in materia di servizi per il lavoro, facendo comunque salva l'attività di controllo, di cui all'articolo 28, comma 1, dello Statuto regionale, sono individuati idonei modelli organizzativi nella forma delle "agenzie" ed in particolare:
a) l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 16;
b) l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, di cui all'articolo 19;
c) l'Agenzia regionale per il lavoro, di cui all'articolo 52.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è redatto un testo unico di riordino delle leggi regionali che disciplinano le Agenzie regionali, gli istituti, le forme societarie e gli enti regionali, ponendo particolare attenzione alle forme nelle quali i diversi programmi di attività vengono posti all'approvazione dell'Assemblea legislativa, alla disciplina relativa alla nomina ed ai compensi dei direttori, nonché all'utilizzo di procedura ad evidenza pubblica per la loro selezione.
6. Per ciascuna delle Agenzie di cui al comma 4, la Giunta regionale, al fine di verificare le performances organizzative e l'efficacia delle attività svolte dalle Agenzie, presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato dei programmi di attività nonché il rendiconto di gestione.
CAPO II
Ruolo e funzioni dei soggetti istituzionali del governo territoriale
Art. 4
Ruolo e funzioni della Regione
1. Nei settori di intervento oggetto di riordino ai sensi del titolo II, la Regione svolge prioritariamente funzioni di indirizzo, programmazione e controllo perseguendo la massima integrazione tra tutti i livelli istituzionali del governo territoriale, anche attraverso la valorizzazione delle nuove sedi inter-istituzionali di cui agli articoli 6 e 10, quali luoghi di confronto sulle strategie territoriali e di condivisione degli indirizzi per i successivi adeguamenti legislativi ai principi e alle finalità della presente legge, nel rispetto dei poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa elencati all'articolo 28 dello Statuto regionale.
2. La Regione cura, altresì, i rapporti con lo Stato e l'Unione europea, valorizzando l'esercizio delle funzioni di programmazione, pianificazione e gestione degli interventi di attuazione delle politiche comunitarie.
Art. 5
Ruolo e funzioni per il governo dell'area vasta metropolitana di Bologna. Intesa generale quadro Regione - Città metropolitana di Bologna
1. La Città metropolitana di Bologna, quale ente di governo unitario del territorio metropolitano, svolge le funzioni ad essa assegnate dalle leggi statali e dalle norme di cui al titolo II della presente legge. Con successive leggi, la Regione adegua la propria legislazione di settore al ruolo istituzionale differenziato della Città metropolitana di Bologna, quale ente con finalità istituzionali generali volto alla cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano.
2. A tal fine, la Regione e la Città metropolitana di Bologna, sentite le Province, sulla base di una intesa generale quadro, danno avvio ad una sede istituzionale e di indirizzo per l'individuazione degli interventi legislativi e degli obiettivi programmatico-politici coerenti con il contenuto e le finalità del piano strategico metropolitano, nel perseguimento delle finalità attribuite a tale strumento dalla legge statale. In tale sede, con successivi atti di intesa, sono altresì individuate le specifiche altre funzioni da attribuire alla Città metropolitana di Bologna.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, e a legislazione vigente, sono individuati prioritariamente le funzioni ed i compiti della Città metropolitana di Bologna riferiti alla promozione e al coordinamento dei sistemi di digitalizzazione, informatizzazione, dello sviluppo economico e sociale, della pianificazione territoriale e della mobilità e delle relative principali infrastrutture strategiche metropolitane. Nelle stesse materie, la presente legge individua i principi ed i criteri per la revisione della legislazione regionale di settore
4. In coerenza con l' articolo 1, comma 44, della legge n. 56 del 2014, concernente la definizione delle funzioni della Città metropolitana di Bologna, compete ad essa la cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale, nonché la tutela e la valorizzazione ambientale del territorio metropolitano. La Città metropolitana di Bologna esercita la funzione di pianificazione territoriale generale, finalizzata alla definizione delle politiche di programmazione e pianificazione territoriale stabilite dal quadro generale di assetto territoriale regionale, nonché alla definizione dei contenuti strutturali della pianificazione urbanistica dei Comuni compresi nel territorio metropolitano.
Art. 6 (4)
Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall' articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.
3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.
Art. 7
Misure per favorire l'esercizio in forma associata delle funzioni strumentali degli enti locali
1. Al fine di favorire ulteriormente l'esercizio in maniera efficace delle funzioni fondamentali dei Comuni, la Regione valorizza la funzione delle Province e della Città metropolitana di Bologna, di cui alla legge n. 56 del 2014, finalizzata all'assistenza tecnico-amministrativa per l'esercizio in forma associata di procedimenti attinenti le funzioni in materia di contratti pubblici, assistenza legale, gestione del personale, servizi informatici, accesso alle risorse dell'Unione europea, informazione e comunicazione istituzionale o di altre attività di supporto all'esercizio delle funzioni fondamentali dei Comuni o delle loro Unioni.
Art. 8
Ruolo e funzioni dei Comuni e delle loro Unioni costituite negli ambiti territoriali ottimali. Modifiche alla legge regionale n. 21 del 2012
1. La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.
2. L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.
3. La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.
4. L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.
5. Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.
6 Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall' articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.
7.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1. Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2. La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:
a) ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
b) le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3. Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.".
8.
Dopo il comma 5 dell' articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
"5 bis. Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter. Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.".
9.
Alla fine del comma 3 dell' articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le parole:
"Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.".
Art. 9
Misure per favorire lo sviluppo delle fusioni di Comuni. Modifiche alla legge regionale n. 24 del 1996
1. Al fine di promuovere la fusione di Comuni quale opportunità strategica e nell'intento di rendere concretamente sostenibili i percorsi di fusione nell'intero territorio regionale, sono introdotte norme di semplificazione procedimentale e di incentivazione finanziaria, volte a stimolare fusioni demograficamente significative e coinvolgenti il maggior numero di Comuni.
2.
Ai commi 1 e 2 dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996 le parole
"e alle Province"
sono soppresse. Qualora, all'entrata in vigore della presente legge, sia pendente richiesta di parere alla Provincia ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 24 del 1996, il procedimento legislativo procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3.
Dopo l' articolo 18 della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 è inserito il seguente:
"Art. 18 bis
Incentivazione delle fusioni di Comuni
1. La Regione incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includano almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Sono previste premialità per le fusioni con maggior popolazione e coinvolgenti un maggior numero di Comuni. Ulteriori premialità sono riconosciute alle fusioni comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti. Ai fini del calcolo della popolazione si prendono a riferimento i dati demografici ISTAT al 31 dicembre del penultimo anno antecedente la legge di fusione.
2. Il programma di riordino territoriale specifica i criteri per la definizione dei contributi ordinari corrisposti alle fusioni e ne stabilisce la durata, che non può essere inferiore a dieci anni.
3. Il programma di riordino territoriale può altresì prevedere e disciplinare contributi straordinari per spese di investimento, prevedendone la durata.
4. Ferme restando le diverse previsioni e priorità contenute nelle programmazioni approvate dalla Commissione europea, i programmi e provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore degli enti locali garantiscono priorità ai Comuni derivanti da fusione nei dieci anni successivi alla loro costituzione. La disposizione si applica anche ai provvedimenti delle Province e della Città metropolitana di Bologna adottati su delega regionale.
5. L' articolo 16 della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni) è abrogato.".
4. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, comma 3, secondo periodo della legge regionale n. 21 del 2012 sono sospesi fino al termine del procedimento legislativo di fusione per i Comuni che abbiano formalmente approvato e trasmesso, a norma dell' articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 24 del 1996, istanza alla Giunta regionale per l'avvio dell'iniziativa legislativa per la fusione di Comuni.
5. La disciplina di cui al comma 3 si applica dal 1° gennaio 2016.
CAPO III
Strumenti e discipline comuni per la governance multilivello. Principi per la semplificazione e misure per l'integrazione amministrativa
Art. 10
Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale
1. La Regione, la Città metropolitana di Bologna, le Province e i Comuni individuano nuove sedi e discipline comuni a sostegno della governance multilivello e per assicurare il concorso effettivo delle aree vaste metropolitana e provinciali alla definizione delle strategie territoriali.
2. A tal fine, è istituita una Conferenza interistituzionale composta dal presidente della Regione, che la presiede, dall'assessore regionale competente in materia di riordino istituzionale, dal sindaco metropolitano, dai presidenti delle Province, nonché dal presidente di ANCI regionale.
3. La Conferenza interistituzionale, sentite le organizzazioni economiche di rilievo regionale, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, e sentite altresì le autonomie funzionali definisce e aggiorna periodicamente un documento unitario di strategia istituzionale e di programmazione degli obiettivi del governo territoriale, a presidio del rafforzamento dell'integrazione amministrativa e territoriale, quale Patto tra le Istituzioni territoriali dell'Emilia-Romagna. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto, sottopone tale documento all'Assemblea legislativa.
4. Le altre sedi di concertazione poste a presidio, rispettivamente, della valorizzazione delle peculiarità delle politiche agricole regionali nonché della concertazione istituzionale in materia sanitaria e sociale, di cui rispettivamente agli articoli 39 e 59, si coordinano, ai fini delle strategie istituzionali comuni, con la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale.
5. Alla Conferenza è, altresì, attribuito il compito di presidiare, in raccordo con l'Osservatorio di cui all'articolo 67, la transizione istituzionale fino al completamento del processo di riordino, in coerenza con le disposizioni della presente legge e nel quadro dei principi di cui alla legge n. 56 del 2014.
6. A supporto delle attività della Conferenza operano una o più unità tecniche di missione, istituite ai sensi dell'articolo 12.
7. La partecipazione ai lavori della Conferenza non comporta la corresponsione di compensi o rimborsi delle spese di trasferta.
Art. 11
Centri di competenza inter-istituzionali per gli interventi strategici e l'integrazione amministrativa
1. La Giunta regionale, nel rispetto delle attribuzioni statutarie dell'Assemblea legislativa, può individuare interventi straordinari, anche a carattere infrastrutturale, volti allo sviluppo dell'attrattività economica-produttiva, turistica e culturale del territorio, la cui realizzazione comporta l'applicazione di procedure straordinarie a garanzia della riduzione degli oneri e dei tempi di conclusione dei procedimenti. L'individuazione è operata, sentita la Conferenza interistituzionale di cui all'articolo 10, a mezzo di un programma approvato dall'Assemblea legislativa in sede di bilancio di previsione o di variazione di bilancio. Il programma tiene conto della pianificazione territoriale vigente. A tal fine, previo accordo con le amministrazioni coinvolte, sono individuate le soluzioni tecniche organizzative, anche di natura sperimentale, compresa l'istituzione, in convenzione, di uffici comuni a carattere temporaneo, denominati "centri di competenza interistituzionale".
2. Al fine di superare le sovrapposizioni di competenza, assicurare il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti pluri-livello, nonché ridurre gli oneri a carico dei destinatari dei conseguenti provvedimenti, possono essere istituiti "centri di competenza interistituzionale" con funzioni di supporto tecnico e amministrativo nella gestione dei procedimenti che richiedono un coordinamento unitario tra le amministrazioni coinvolte e con il compito di definire interventi di semplificazione nell'ambito dei processi di riordino legislativo previsti dalla presente legge.
3. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
Art. 12
Unità tecniche di missione per l'attuazione della presente legge e la gestione della transizione
1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge, nonché l'integrazione amministrativa, con provvedimento della Giunta regionale sono istituite unità tecniche di missione che svolgono i seguenti compiti:
a) ricognizione dei procedimenti in corso alla data di effettivo trasferimento delle funzioni oggetto di riordino, del relativo personale, nonché dei beni e delle risorse finanziarie e strumentali connesse alle materie oggetto di riordino, secondo quanto stabilito all'articolo 70;
b) ricognizione dei beni, mobili e immobili, dei contratti in essere e dei rapporti attivi e passivi connessi all'esercizio delle funzioni oggetto di riordino secondo quanto stabilito all'articolo 71;
c) monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione della presente legge secondo quanto stabilito all'articolo 72.
2. Le unità tecniche di missione sono composte da dirigenti e funzionari della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province e delle altre istituzioni territoriali, individuati per materia di competenza e con riguardo alla funzione specifica dell'unità di missione. La Giunta regionale definisce, con propri atti, sentito il Consiglio delle autonomie locali, composizione e modalità di funzionamento, senza oneri per la finanza regionale. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.
3. Con le stesse modalità di cui ai commi 1 e 2, unità tecniche di missione sono altresì istituite per supportare la Conferenza interistituzionale per l'integrazione territoriale di cui all'articolo 10, nonché il processo di costituzione delle aree vaste interprovinciali di cui all'articolo 6. A tali fini, le unità di missione indicano le misure organizzative e procedurali necessarie, in particolare, per realizzare la transizione verso l'esercizio associato delle funzioni negli ambiti di area vasta.
4. La partecipazione agli organismi di cui al presente articolo non comporta compensi aggiuntivi per le attività svolte. Le spese di missione restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.
CAPO IV
Composizione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali (CAL)
Art. 13
Composizione e funzionamento del CAL. Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2009
1.
L' articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) è sostituito dal seguente:
"Art. 2
Composizione
1. Il CAL è così composto:
a) il Sindaco della Città metropolitana di Bologna;
b) i Presidenti delle Province;
c) i Sindaci dei Comuni capoluogo e dei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
d) 18 Sindaci designati con le modalità indicate nel comma 2.
2. La Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Bologna prevista dall'articolo1, comma 7, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e per le altre Province l'Assemblea dei Sindaci di cui al medesimo articolo 1, comma 54, lettera c), designano al loro interno due Sindaci scelti fra i presidenti delle Unioni costituite negli ambiti ottimali di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) di cui uno relativo a Unioni montane, ove presenti.".
2.
L' articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 4
Organizzazione e funzionamento
1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale convoca la seduta di insediamento che è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. Il CAL nella seduta di insediamento elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il Presidente, con il compito di organizzarne e coordinarne l'attività, secondo le previsioni del regolamento interno previsto dall'articolo 23, comma 8, dello Statuto.
2. Il regolamento disciplina altresì la nomina e la composizione di un Comitato di presidenza con il compito di coadiuvare il Presidente nell'organizzazione dei lavori.
3. Il CAL è convocato dal suo Presidente, anche su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e possono svolgersi per via telematica. Il regolamento interno può disciplinare le relative modalità di svolgimento. Il voto può essere espresso anche mediante posta elettronica certificata.
5. Ogni componente del CAL ha diritto a un voto.
6. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I componenti del CAL possono delegare un componente della propria Giunta o un Consigliere delegato alla partecipazione alle sedute del CAL.".
3.
L' articolo 5 della legge regionale n. 13 del 2009 è sostituito dal seguente:
"Art. 5
Durata in carica
1. I componenti del CAL decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, di Presidente di Provincia o di Presidente di Unione di Comuni. La decadenza è dichiarata, su proposta del Presidente del CAL, dal Presidente della Regione con proprio decreto, che provvede altresì a designare il nuovo Sindaco, o il nuovo presidente di Provincia. Qualora decada un Presidente di Unione, si procede alla sua sostituzione secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2. Il Presidente della Regione, su richiesta del Presidente CAL, provvede con decreto alla nomina.
2. Se decade dalla carica il Presidente del CAL si procede a nuova elezione.".
4. Gli articoli 3 e 10 della legge regionale n. 13 del 2009 sono abrogati.
5. In sede di prima applicazione, fino alla nomina di tutti i componenti di cui all' articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 13 del 2009, il CAL opera con i soli membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c).

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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