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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 14

(modificata lett. i) comma 1 da art. 29 L.R. 18 liuglio 2017, n. 16)

Oggetto e principi
1. Il presente capo disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di ambiente, di energia, di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, ed in particolare di quelle afferenti alle seguenti materie:
a) risorse idriche;
b) inquinamento atmosferico, elettromagnetico e acustico, e attività a rischio d'incidente rilevante;
c) gestione dei rifiuti e dei siti contaminati;
d) valutazioni e autorizzazioni ambientali;
e) utilizzo del demanio idrico e acque minerali e termali;
f) forestazione;
g) aree protette, tutela e conservazione della biodiversità;
h) difesa del suolo e della costa;
i) attività estrattive e minerarie relative a minerali solidi;
l) sismica;
m) protezione civile;
n) interventi e servizi in materia di energia.
2. Nelle materie di cui al presente capo, la Regione assume a base del riordino delle funzioni l'assetto normativo derivante dalla legislazione statale e regionale vigente. A tal fine, persegue l'obiettivo dell'esercizio unitario e coerente delle funzioni anche attraverso le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19, che costituiscono centri di competenza inter-istituzionali ai sensi dell'articolo 11.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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