Funzioni della Regione, della Città metropolitana di Bologna e delle Province
1.
Nelle materie di cui al presente capo, la Regione esercita le funzioni di indirizzo, anche attraverso apposite direttive, di pianificazione e di programmazione, compresa l'erogazione di contributi e benefici economici. Nelle stesse materie esercita inoltre le funzioni di sviluppo e coordinamento delle conoscenze territoriali e dei sistemi informativi, di supporto allo svolgimento delle relazioni inter-istituzionali, nonché le funzioni in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge non espressamente attribuite con la presente legge ad altri enti.
2.
La Regione effettua gli studi e le indagini sulla valutazione della pericolosità e del rischio sismico finalizzati alla definizione delle politiche per la prevenzione sismica. Alla Regione competono inoltre:
a)
l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi facenti parte dei programmi per la riduzione del rischio sismico;
b)
l'autorizzazione sismica degli interventi di rilievo sovracomunale, definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale, che riguardino gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
c)
l'autorizzazione sismica e l'approvazione tecnico-economica degli interventi riguardanti le opere pubbliche nell'ambito dei programmi di ricostruzione conseguenti ad eventi calamitosi.
3.
La Regione esercita le funzioni di cui ai commi 1 e 2 tramite le proprie strutture.
4.
La Regione, inoltre, esercita le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)
di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti)
, previa istruttoria dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui all'articolo 16.
8.
Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 16 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di ambiente ed energia, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province in base alla normativa regionale nelle stesse materie.
10.
Mediante l'Agenzia di cui all'articolo 19 la Regione esercita le funzioni di gestione in materia di difesa del suolo e della costa e di protezione civile, comprese quelle precedentemente esercitate dalle Province.
11.
La Regione coordina le Agenzie di cui agli articoli 16 e 19 e, al fine di realizzare l'esercizio unitario e coerente delle funzioni, assicura la piena interoperabilità delle banche dati relative alle materie individuate ai punti a), d), e) e h) dell'articolo 14, in particolare sotto i profili di scambio e riutilizzo delle informazioni.