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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 30

(modificato comma 1 lett. a) da art. 19 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Funzioni della Regione in materia di trasporto marittimo e fluviale e navigazione interna
1. In materia di trasporto marittimo e fluviale, la Regione esercita le funzioni di pianificazione e programmazione nell'ambito del PRIT e le funzioni amministrative relative:
a) all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classi I e II di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale);
b) alla disciplina della navigazione interna nei corsi d'acqua classificati navigabili;
c) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto, con riferimento all'idrovia ferrarese;
d) alla gestione del demanio della navigazione interna, rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, con riferimento all'idrovia ferrarese;
e) all'Intesa con lo Stato nella programmazione del sistema idroviario padano-veneto;
f) alla polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale, con riferimento all'idrovia ferrarese;
g) all'ispettorato di porto;
h) alla programmazione e pianificazione degli interventi di infrastrutturazione nei porti, sulla base delle proposte formulate dai Comuni sedi di porti appartenenti alla categoria II classe III di cui alla legge n. 84 del 1994.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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