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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 31

(modificato comma 1 da art. 20 L.R. 12 luglio 2023, n. 7)

Funzioni delle Province in materia di navigazione marittima
1. Le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'approvazione del piano regolatore relativo ai porti della categoria II, classe III di cui alla legge n. 84 del 1994 .
2. La Città metropolitana di Bologna e le Province competenti per territorio esercitano le funzioni amministrative relative all'estimo navale, nonché l'autorizzazione delle scuole nautiche e la relativa vigilanza amministrativa.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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