Funzioni delegate ad AIPO in materia di navigazione interna
1.
In attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettera f bis), dell'Accordo costitutivo di AIPO, come modificato dall'
articolo 55 della legge regionale n. 24 del 2009
a decorrere dal 1° gennaio 2016, sono delegate ad AIPO, che le esercita limitatamente all'asta del fiume Po nel territorio emiliano-romagnolo, le funzioni indicate al comma 4 del presente articolo.
3.
Resta di competenza della Regione quanto non espressamente indicato al comma 4.
4.
Le funzioni, i compiti e le attività delegate ad AIPO per i tratti navigabili dell'ambito territoriale di cui al comma 1 sono le seguenti:
a)
gestione del sistema idroviario padano-veneto del fiume Po, nonché gestione delle banchine e infrastrutture per la navigazione ivi connesse;
b)
gestione del demanio della navigazione interna, rilascio delle concessioni, vigilanza e controllo sulla corretta occupazione del demanio della navigazione interna sulla base delle direttive emanate dalla Regione;
c)
esercizio delle funzioni di ispettorato di porto, di polizia di navigazione di competenza regionale, nonché di soccorso in appoggio alle esigenze del turismo fluviale;
d)
esercizio delle funzioni di stazione appaltante per interventi da realizzare nel sistema idroviario padano-veneto del fiume Po dalla fase progettuale al collaudo relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere esistenti, alla realizzazione di pronti interventi, nonché alla realizzazione di nuove opere e di adeguamenti straordinari di nuove strutture relative alle vie navigabili finalizzate ad un uso multifunzionale delle vie d'acqua e all'ammodernamento e potenziamento della rete, delle opere idroviarie e dei relativi impianti;
e)
supporto per l'esercizio del servizio di piena relativo alla navigabilità del fiume Po;
f)
gestione di opere, impianti, mezzi, attrezzature, materiali od altri beni attinenti ad attività strettamente collegate alla navigazione, ivi compresa la gestione della rete radiotelefonica;
g)
utilizzo, acquisto, manutenzione e riparazione dei mezzi meccanici e nautici necessari per la migliore funzionalità delle vie navigabili;
h)
attività di dragaggio e di segnalazione;
i)
gestione del sistema di controllo finalizzato alla sicurezza della navigazione ed al contenimento delle escavazioni abusive;
l)
autorità portuale per le aree portuali regionali lungo il fiume Po;
m)
proposizione alle Regioni dell'Intesa interregionale per la navigazione interna di programmi di intervento tecnico-funzionali per il miglioramento della fruizione delle vie d'acqua e di strutture ad esse collegate al fine di incrementare e migliorare il trasporto e il diporto nautico.
5.
In deroga all'
articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2004, il pagamento dei depositi cauzionali e i relativi canoni inerenti le concessioni demaniali rilasciate da AIPO, saranno disposti a favore di AIPO stessa. La Giunta regionale disciplina, con apposito atto da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), le modalità di svolgimento dei rapporti tra Regione e AIPO anteriori alla presente legge, in materia di demanio della navigazione interna.