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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 38 (2)
Funzioni delle Province, della Città metropolitana di Bologna, delle Unioni di Comuni e di altri enti subentrati alle Comunità montane in materia di agricoltura
1. Le funzioni amministrative in materia di agricoltura esercitate ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) o in applicazione di specifiche leggi di settore, dalle Province, dalla Città metropolitana di Bologna, dalle Unioni di Comuni e da altri enti subentrati alle Comunità montane sono attribuite alla Regione. Sono altresì attribuite alla regione le funzioni amministrative esercitate dalle Provincie ai sensi della legge regionale 2 settembre 1991, n. 24 (Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale e della valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale).
2. Con atto della Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 68, comma 1, sono disposte le misure organizzative tese all'esercizio delle funzioni in capo alla Regione.
3. Al fine di garantire continuità nell'esercizio delle funzioni, fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 68, comma 3, le Province, la Città metropolitana di Bologna, le Unioni di Comuni e gli altri enti subentrati alle Comunità montane continuano ad esercitare le funzioni di cui alla legge regionale n. 15 del 1997 o previste da specifiche leggi di settore e le funzioni affidate da AGREA ai sensi della legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA)).

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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