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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 47

(abrogata lett. c) comma 3 da art. 21 L.R. 29 dicembre 2015, n. 22 , poi sostituito comma 1, abrogate lett. b) e c) comma 2 e lett. b) comma 3 da art. 24 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25, poi abrogate lett. e) ed f) da art. 17 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25)

Funzioni della Città metropolitana di Bologna, delle Province e dei Comuni e loro Unioni in materia di commercio e turismo
1. In materia di commercio, le Province esercitano le funzioni relative alle scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale. In materia di commercio, la Città metropolitana di Bologna esercita le funzioni relative a:
a) scelte di pianificazione inerenti le grandi strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
b) definizione di proposte ai fini del programma regionale di intervento per la riqualificazione dei centri commerciali naturali di cui alla legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49);
c) collaborazione con la Regione ai fini dell'attività dell'Osservatorio regionale del commercio.
2. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano le funzioni relative a:
a) la definizione di proposta dei programmi turistici di promozione locale (PTPL) con i quali vengono stabilite le priorità degli interventi per lo sviluppo delle attività di promozione turistica a carattere locale di cui alla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della l.r. 9 agosto 1993, n. 28);
b) abrogata.
c) abrogata.
3. In materia di turismo, la Città metropolitana di Bologna e le Province esercitano inoltre le funzioni di relative a:
a) gestione di attività amministrative connesse PTPL di cui al comma 2, lettera a);
b) abrogata.
c) abrogata.
d) riconoscimento della qualifica di Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica o di Ufficio di Informazione Turistica e l'attività di vigilanza e controllo;
e) abrogato.
f) abrogato.
4. In materia di turismo, ai Comuni e alle Unioni di Comuni costituite negli ambiti territoriali, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 21 del 2012, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) l'attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria sulle agenzie di viaggio e turismo;
b) l'affidamento agli Uffici di informazione e accoglienza turistica del servizio di prenotazione turistica in ingresso per il territorio regionale, ai sensi della legge regionale n. 7 del 1998.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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