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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 55
Funzioni dei Comuni e delle loro Unioni
1. Sono confermate le funzioni che la normativa vigente attribuisce ai Comuni in forma singola o associata. Tali funzioni riguardano in particolare:
a) promozione del coordinamento delle politiche formative con i servizi sociali, sanitari, educativi, culturali, sportivi;
b) sostegno ai soggetti del sistema formativo nel processo di qualificazione e di arricchimento dell'offerta formativa e della sua integrazione ed articolazione;
c) sostegno agli interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi;
d) valorizzazione delle iniziative a favore delle persone in stato di disagio;
e) valorizzazione degli aspetti educativi e di cura dei servizi educativi per la prima infanzia;
f) valorizzazione e sostegno all'azione delle istituzioni scolastiche per il pieno esercizio dell'autonomia;
g) sostegno a iniziative per arricchire e potenziare l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche;
h) convenzionamento con organismi di formazione professionale accreditati per la realizzazione di progetti specifici;
i) predisposizione, nell'ambito delle proprie competenze, dei piani per l'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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