Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi
Art. 56
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di:
a) programmazione e pianificazione in materia di cultura, spettacolo, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
b) programmazione e pianificazione in materia di sport, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento;
c) programmazione e pianificazione in materia di politiche giovanili, nonché adozione e attuazione dei relativi piani e programmi di intervento.
2. La Giunta regionale può affidare con specifico atto, previa convenzione, alla Città metropolitana di Bologna e alle Province, nonché ai Comuni o alle Unioni di Comuni costituite ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, attività di istruttoria, di gestione e di controllo.
3. Abrogato.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

Espandi Indice