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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 6 (4)
Ruolo e funzioni delle Province per il governo delle aree vaste
1. Su iniziativa delle Province, le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale vigente ed in particolare dall' articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta adeguati. I predetti ambiti sono definiti con provvedimenti della Giunta regionale adottati, previo parere della competente commissione assembleare, d'intesa con le Province medesime e sentito il sindaco della Città metropolitana di Bologna, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 specificano i compiti, le funzioni e le competenti strutture organizzative, nonché la decorrenza dell'esercizio associato, con priorità per le funzioni in materia di trasporto pubblico, sanità pubblica e politiche sociali, nonché per le relative funzioni di concertazione istituzionale - territoriale. Le convenzioni possono altresì prevedere la costituzione di uffici comuni di area vasta e prevedere il progressivo esercizio associato di ulteriori funzioni.
3. Con priorità per la pianificazione territoriale, infrastrutturale e ambientale, nel definire il nuovo assetto funzionale, i successivi interventi legislativi di adeguamento ai principi della presente legge regolano le modalità attraverso cui le aree vaste e la Città metropolitana di Bologna concorrono con la Regione alla definizione delle strategie territoriali.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, e comunque non oltre tre mesi dalla sua entrata in vigore, la Regione e le Province adottano d'intesa indirizzi comuni per la realizzazione di progetti di sperimentazione istituzionale di area vasta, definendo le funzioni che, nei relativi ambiti ottimali, sono esercitate in forma associata tra le stesse Province, in una o più delle materie oggetto di riordino ed in particolare in materia di tutela ed uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e semplificazione amministrativa.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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