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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 65
Funzioni della Regione in materia sociale ed educativa
1. La Regione esercita le funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese nell' articolo 1, comma 85, della legge n. 56 del 2014.
2. Con successive leggi regionali finalizzate a completare il processo di riordino normativo, in conformità con il comma 1, si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo, con particolare riferimento alle seguenti:
a) legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia)
b) legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
c) legge regionale 24 marzo 2004, n. 5 (Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990, n. 14 e 12 marzo 2003, n. 2);
d) legge regionale n. 14 del 2008 (Norme in materia di politiche per le giovani generazioni).
3. Sono confermate in capo ai Comuni le funzioni di promozione degli interventi per le politiche abitative ed i compiti attinenti all'attuazione e gestione degli stessi, nonché le funzioni amministrative in materia di gestione degli alloggi ERP, secondo quanto previsto dall' articolo 6 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo). Per l'alienazione degli alloggi ERP si applicano le disposizioni previste all'articolo 37 della stessa legge.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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