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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 79
1. Alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
All'articolo 161 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole
"funzioni amministrative"
sono inserite le seguenti:
"di Regione, Città metropolitana di Bologna e Province";
b) il comma 2 è abrogato.
3. Le lettere c), d), e) ed f) del comma 2 dell'articolo 162 sono abrogate.
4.
Al comma 1 dell'articolo 163 la parola
"essa"
è sostituita dalle seguenti:
"queste ultime".
5.
Al comma 2 dell'articolo 164 bis dopo le parole
"esigenze indicate"
sono inserite le parole
"dalla Città metropolitana di Bologna e".
6.
All'articolo 165 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1, dopo le parole
"partecipano anche"
sono inserite le parole
"la Città metropolitana di Bologna e";
b)
al comma 3, dopo le parole
"accordi con"
sono inserite le seguenti:
"la Città metropolitana di Bologna e".
7.
All'articolo 167 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica, dopo la parola
"viaria"
sono inserite le seguenti:
"di interesse regionale";
b)
al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
"b bis) interventi di costruzione e manutenzione sulle infrastrutture oggetto degli accordi previsti al comma 2 dell'articolo 165";
c)
al comma 3, dopo le parole
"sono assegnate"
sono inserite le parole
"alla Città metropolitana di Bologna e";
d)
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
" 3 bis. Le risorse per interventi di cui al comma 2, lettera b bis) sono assegnate alla Città metropolitana di Bologna e alle Province secondo quanto stabilito negli accordi.";
e)
dopo il comma 4 è inserito il seguente:
" 4 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province sono tenute a fornire periodicamente, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale, informazioni relative agli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), nonché relative allo stato complessivo della rete di propria competenza.";
f)
al comma 5, dopo le parole
"convenzioni con"
sono inserite le parole
"la Città metropolitana di Bologna e".
8.
All'articolo 167 bis sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla rubrica le parole
"le opere stradali"
sono sostituite dalle seguenti:
"interventi sulla restante viabilità";
b)
al comma 1 dopo la parola
"assegnare"
sono inserite le seguenti:
"alla Città metropolitana di Bologna e";
c)
al comma 4 bis dopo la parola
"assegnare"
sono inserite le seguenti:
"alla Città metropolitana di Bologna e".
9. Gli articoli 164 e 166, nonché il capo VII del titolo VI, costituito dagli articoli da 168 a 175, sono abrogati.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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