Art. 8
1.
La presente legge riconosce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative di prossimità, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Le funzioni comunali sono esercitate in forma associata entro gli ambiti territoriali ottimali di cui alla
legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza) nei casi e nelle forme previsti dalla suddetta legge.
2.
L'Unione realizza, per le funzioni ad essa conferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni e favorisce i rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti e quelli ad essa non ancora aderenti, appartenenti al medesimo ambito ottimale, nonché verso le istituzioni e gli altri enti, contribuendo al processo di innovazione e miglioramento della pubblica amministrazione e allo sviluppo di percorsi di partecipazione alla vita delle comunità locali.
3.
La Regione valorizza, nelle sedi di confronto e partecipazione alle politiche ed alla programmazione regionale, le Unioni costituite a norma
della legge regionale n. 21 del 2012 quali interlocutori in rappresentanza del territorio dell'ambito ottimale nel quale sono costituite. Ne valorizza altresì il ruolo di enti di governo dell'ambito territoriale ottimale nel quale sono costituite, riconoscendo alle Unioni montane la funzione di promozione e di coordinamento delle politiche territoriali a favore della montagna.
4.
L'Unione costituisce, nello sviluppo delle politiche regionali, il perno dell'organizzazione dei servizi di prossimità al cittadino a presidio del territorio. A tal fine l'articolo 21 della presente legge attribuisce alle Unioni funzioni in materia di vincolo idrogeologico e forestazione e l'articolo 48, comma 4, attribuisce loro alcune funzioni a presidio dello sviluppo turistico dei territori.
5.
Restano confermate le funzioni delle Unioni subentrate alle Comunità montane soppresse, fatto salvo quanto stabilito dalla presente legge. Con successiva legge regionale verrà disciplinata la riorganizzazione di tali funzioni al fine di razionalizzarne l'esercizio nell'ambito territoriale di riferimento.
6
Nei casi in cui la presente legge attribuisce funzioni in capo ai Comuni e alle loro Unioni, deve intendersi che le stesse sono di competenza delle Unioni di Comuni ove costituite ai sensi della
legge regionale n. 21 del 2012, fermo restando l'esercizio diretto da parte dei Comuni non aderenti alle Unioni medesime. È fatto salvo quanto disposto dall'
articolo 32, comma 5, della legge regionale 25 luglio 2013, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015. Primo provvedimento generale di variazione), con riguardo ai Comuni già appartenuti a Comunità montane che non abbiano aderito alle Unioni di Comuni ad esse subentrate.
7.
Dopo l'
articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012 è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Modifica degli ambiti territoriali ottimali di maggiori dimensioni
1.
Fermo restando l'obbligo di coerenza con i distretti socio-sanitari previsti dalla
legge regionale n. 19 del 1994, gli ambiti territoriali ottimali composti da più di dieci Comuni in cui sono presenti un'Unione e uno o più Comuni non associati possono essere ridelimitati, nel rispetto dei criteri dell'articolo 6, scorporandoli o aggregandoli ad altri ambiti ottimali limitrofi, su motivata richiesta di almeno i due terzi dei Comuni interessati. La Giunta regionale può valutare la proposta tenendo conto dei restanti Comuni dell'ambito ottimale d'origine.
2.
La richiesta di ridelimitazione può essere accolta alle seguenti condizioni, valevoli per tutti gli ambiti che subiscono variazioni:
a)
ciascun ambito, se costituito da Comuni appartenuti a Comunità montane, deve avere una soglia demografica minima di 8.000 abitanti, negli altri casi deve avere una soglia demografica minima di 10.000 abitanti;
b)
le proposte di ridelimitazione sono formulate attraverso conformi deliberazioni dei consigli comunali approvate a maggioranza assoluta e devono indicare le motivazioni della richiesta.
3.
Le proposte, che dovranno pervenire entro il 15 novembre 2015, saranno valutate dalla Giunta regionale che, in caso di accoglimento, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, provvederà a modificare ed integrare il programma di riordino territoriale entro il 31 dicembre con apposita deliberazione, con efficacia dal 1° gennaio 2016.".
8.
Dopo il comma 5 dell'
articolo 24 della legge regionale n. 21 del 2012 sono inseriti i seguenti:
"5 bis.
Il trasferimento del personale di cui al comma 5 costituisce presupposto indispensabile, ai fini previsti dalla stessa norma, per le unità di personale comunale addette esclusivamente all'espletamento della funzione conferita; il trasferimento di personale, anche a tempo parziale, deve intendersi invece facoltativo per il personale dei Comuni o di alcuni Comuni che svolge ulteriori funzioni non conferite in Unione.
5 ter.
Il presupposto di cui al comma 5, in materia di trasferimento del personale comunale e ai fini previsti dalla stessa norma, si intende sussistente qualora le funzioni conferite dai Comuni alle Unioni sono svolte con personale transitato dalle Comunità montane alle Unioni che ne sono derivate, ed eventualmente con ulteriore personale assunto direttamente dalle Unioni.".
9.
Alla fine del comma 3 dell'
articolo 25 della legge regionale n. 21 del 2012, sono aggiunte le parole:
"Il programma di riordino territoriale può introdurre misure incentivanti a favore delle Unioni per l'adesione ad esse dei Comuni dello stesso ambito ottimale non ancora associati, in particolare di quelli montani, al fine di far coincidere l'Unione con il suo ambito territoriale ottimale.".