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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 81
1.
Alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) sono apportate le modifiche di cui al presente articolo.
2.
Il comma 3 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:
"3. La Regione, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 44, sostiene le istituzioni scolastiche e gli organismi di formazione professionale accreditati per lo sviluppo delle funzioni di orientamento, anche attraverso interventi per la formazione dei docenti, l'utilizzo di esperti e la messa a disposizione di adeguati strumenti.".
3.
Il comma 2 dell'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione provvede alla scelta delle attività di formazione professionale e di integrazione fra l'istruzione e la formazione professionale da finanziare nel rispetto dei principi di parità di trattamento, di trasparenza, di proporzionalità, di mutuo riconoscimento. La Regione seleziona i soggetti destinatari dei finanziamenti tramite procedure ad evidenza pubblica.".
4.
Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "
La Regione favorisce l'accesso individuale ad attività di formazione iniziale per adulti, superiore, continua e permanente, concedendo assegni formativi alle persone che abbiano adempiuto all'obbligo formativo.".
5.
Al comma 3 dell'articolo 22 le parole
"Essi operano nello specifico ambito territoriale individuato in sede di Conferenza provinciale di coordinamento"
sono sostituite dalle seguenti:
"Essi operano in uno specifico ambito territoriale".
6. L'articolo 27 è abrogato.
7.
Il comma 2 dell'articolo 28 è sostituito dal seguente:
"2. La Regione, in collaborazione con le parti sociali, sostiene la formazione professionale quale elemento determinante dello sviluppo socio-economico e dell'innovazione nel territorio.".
8. Il comma 3 dell'articolo 30 è abrogato.
9. Il comma 2 dell'articolo 31 è abrogato.
10.
Il comma 1 dell'articolo 34 è sostituito dal seguente:
"1. Gli organismi, ancorché non accreditati, che organizzano attività formative, possono richiedere alla Regione l'autorizzazione allo svolgimento delle stesse e il relativo riconoscimento ai fini delle certificazioni.".
11.
Il comma 1 dell'articolo 36 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione, nel rispetto della legislazione e della contrattazione nazionale, sostiene la formazione degli apprendisti allo scopo di contribuire alla crescita delle persone ed all'arricchimento delle competenze all'interno delle imprese.".
12.
Al comma 3 dell'articolo 39 le parole
", le Province"
sono soppresse.
13.
Il comma 3 dell'articolo 41 è sostituito dal seguente:
"3. 3. La Regione sostiene iniziative di recupero e di reinserimento nel percorso scolastico e formativo di tutti coloro che non hanno conseguito la licenza media. Tali iniziative sono realizzate in raccordo con i corsi di educazione degli adulti, finalizzati al conseguimento della licenza media e svolti dai centri di cui all'articolo 42, comma 4.".
14.
All'articolo 42 ai commi 2 e 4 le parole
"i Centri territoriali per l'educazione degli adulti"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Centri per l'istruzione degli adulti".
15. Il comma 2 dell'articolo 43 è abrogato.
16.
All'articolo 44 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera a) del comma 1 è abrogata;
b)
alla lettera b) del comma 1 la parola
"formativa"
è sostituita dalle seguenti:
"di istruzione";
c)
al comma 3, le parole
"delle linee di programmazione approvate"
sono sostituite dalle seguenti:
"dalla programmazione approvata".
d)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Competono alla Giunta regionale le funzioni amministrative per gli interventi di cui alla presente legge.".
17.
All'articolo 45 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le Province e i Comuni, singoli o associati, nel rispetto delle linee di programmazione e degli indirizzi regionali, esercitano le funzioni di programmazione territoriale dell'offerta di istruzione e di organizzazione della rete scolastica, nell'ambito delle rispettive competenze attribuite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di comuni) e dalla presente legge.";
b)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le Province e i Comuni predispongono, nell'ambito delle proprie competenze, i piani per l'offerta di istruzione";
c)
al comma 7 le parole
"scolastici e formativi"
sono soppresse;
d)
al comma 8, le parole
"i Centri territoriali per l'educazione degli adulti"
sono sostituite dalle seguenti:
"i Centri per l'istruzione degli adulti";
e) i commi 2, 3 e 9 sono abrogati.
18.
All'articolo 46 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1 Per le finalità di cui all'articolo 45, comma 11, la Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, istituisce la Conferenza provinciale di coordinamento e ne definisce la composizione. Ad essa possono partecipare i Comuni, singoli o associati, l'amministrazione scolastica regionale, le Università, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche. Ove necessario, limitatamente alle zone di confine o ad aspetti che riguardino il territorio di più province, sono invitate a partecipare alla Conferenza anche le altre province interessate. Le istituzioni scolastiche possono partecipare alla Conferenza mediante rappresentanti delle loro reti o consorzi; le istituzioni scolastiche possono individuare rappresentanti per ordini e gradi di scuole.";
b) il comma 2 è abrogato;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. La Conferenza esprime parere in merito ai piani ed ai programmi di cui all'articolo 45, ed all'istituzione dei Centri di cui all'articolo 45, comma 8.".
19.
Al comma 1 dell'articolo 52 le parole
"della formazione professionale e del lavoro di competenza provinciale"
sono soppresse.

Note del Redattore:

(in attuazione del presente articolo si veda la delibera della Giunta regionale del 12 settembre 2016, n. 1442 recante: "Disciplina della composizione, funzioni e modalità di funzionamento della Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria Metropolitana di Bologna)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 2 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 27 L.R. 30 settembre 2016, n. 17)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 13 L.R. 25 novembre 2016, n. 19)

(in attuazione di quanto disposto dal presente articolo si veda art. 3, comma 1 L.R. 25 novembre 2016, n. 21)

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